Il padre lamentava, tra gli altri motivi, che la ragazza era la sua unica figlia e, quindi, “idonea a costituire un valido aiuto morale e materiale” durante la sua età senile

Con l’ordinanza n.14477/2020 la Cassazione si è pronunciata sul ricorso presentato dal padre di una ragazza, sua unica figlia, che aveva perso la vita in un sinistro stradale. L’uomo, assieme alla moglie e agli altri due figli maschi, aveva agito in giudizio per ottenere il risarcimento dei danni a causa della tragedia.

In primo grado il Tribunale aveva accolto la domanda, ma gli attori, ritenendo erronea, per difetto, la stima del danno compiuta dal Giudice di prime cure avevano appellato la sentenza. La Corte di appello aveva accolto parzialmente il gravame accordando ai congiunti della vittima una più cospicua liquidazione del danno non patrimoniale, anche se non nella misura da questi invocata.

Il padre aveva quindi deciso di impugnare la pronuncia davanti alla Suprema Corte, deducendo, tra gli altri motivi, che il Collegio distrettuale, nel liquidare il danno non patrimoniale sofferto per la morte della figlia, avrebbe trascurato di considerare il fatto che la vittima fosse la sua unica figlia di sesso femminile, “e quindi idonea a costituire un valido aiuto morale e materiale durante l’età senile del padre come notoriamente avviene nei piccoli paesi del Meridione”.

I Giudici Ermellini, tuttavia, hanno ritenuto di non condividere la doglianza del ricorrente, respingendo il motivo del ricorso in quanto infondato.

La circostanza che il ricorrente assume erroneamente trascurata (il sesso della vittima) – sottolineano dal Palazzaccio – è infatti privo di decisività. “Né, infatti, il ricorso al fatto notorio; né una massima di esperienza; né le prove raccolte nel corso del giudizio (del tutto carenti in tal senso) avrebbero consentito al giudice di merito di affermare che solo le figlie, e non i figli, possano accudire i genitori anziani”, e che di conseguenza il ricorrente, “pur avendo altri due figli, abbia perduto per effetto della morte dell’unica figlia la ragionevole probabilità di un mutuum adiutorium negli anni a venire”.

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