La compagnia assicurativa di un’auto tamponata da veicolo privo di copertura RCA può rivalersi sul FGVS per i danni al terzo trasportato
Con la sentenza n. 14255/2020 la Suprema Corte di è pronunciata sul ricorso presentato da una compagnia assicurativa che, dopo aver risarcito i danni subiti dal terzo trasportato dall’auto tamponata da un altro veicolo risultato privo di copertura RCA, aveva agito in giudizio nei confronti dell’impresa assicurativa designata dal Fondo di garanzia vittime della strada e del conducente responsabile per l’azione di rivalsa.
Il Giudice di Pace aveva rigettato la domanda ritenendo inapplicabile l’art. 141 c.d.s. in caso di sinistro provocato da veicolo non assicurato. Tale decisione era stata confermata anche in secondo grado dal Tribunale, cosicché la questione veniva sottoposta ai Giudici del Palazzaccio.
La Cassazione ha ritenuto di accogliere il ricorso in quanto fondato.
Gli Ermellini hanno dapprima evidenziato come la giurisprudenza di legittimità avesse già avuto modo di riconoscere la possibilità del terzo trasportato di ottenere il risarcimento del danno dall’assicuratore del proprio vettore coinvolto in un sinistro in cui l’altro veicolo fosse rimasto non identificato o privo di copertura assicurativa.
Nel caso in esame si poneva invece la questione circa la possibilità dell’assicuratrice del vettore di rivalersi nei confronti dell’impresa designata dal FGVS ai sensi dell’art. 141, comma 4, c.d.a..
Al proposito, il Supremo Collegio, nel cassare la sentenza impugnata con rinvio al Tribunale per un nuovo esame del caso, ha affermato il seguente principio di diritto: “l’impresa di assicurazione che abbia risarcito, ai sensi dell’art. 141, comma 1, c.d.s, il terzo trasportato a bordo del veicolo da essa assicurato ha diritto di rivalsa nei confronti dell’impresa assicuratrice del responsabile civile, nei limiti e alle condizioni previste dall’art. 150 c.d.a.; nel caso in cui il veicolo del responsabili civile non risulti coperto da assicurazione, la rivalsa può essere esercitata nei confronti dell’impresa designata dal Fondo di garanzia per le vittime della strada, nei limiti previsti dall’art. 283 c.d.a.”.
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