Accolto il ricorso di Poste Italiane contro la condanna al rimborso di un buono postale fruttifero ritenuto rimborsabile ad uno solo dei cointestatari
Con l’ordinanza n. 11137/2020 la Cassazione si è pronunciata sul ricorso presentato da Poste Italiane contro la decisione dei Giudici del merito di condannare l’Azienda a rimborsare a un’utente un buono postale fruttifero di 2.000.000 di lire oltre interessi e spese. In particolare la Corte distrettuale aveva ritenuto rimborsabile a vista il buono postale fruttifero, nonostante il decesso della sorella cointestataria.
Nel rivolgersi alla Suprema Corte, Poste eccepiva che la Corte di Appello avesse ritenuto rimborsabile a vista il buono postale fruttifero cointestato anche ad uno solo dei cointestatari mentre al contrario il pagamento del buono è possibile solo con quietanza congiunta e simultanea di tutti gli aventi diritto cioè cointestatari viventi ed eredi di quelli deceduti. Inoltre deduceva che il Giudice di secondo grado avesse ritenuto applicabile il DPR 156/73 e l’art. 208 del regolamento di esecuzione 256/1989 secondo il quale i buoni postali sono rimborsabili a vista, senza tener conto che nel caso in esame uno dei cointestatari del buono postale fruttifero era deceduto.
Gli Ermellini hanno ritenuto di aderire alle argomentazioni della ricorrente giudicando fondati i motivi di impugnazione.
Dopo aver premesso oggetto di causa era stato emesso nel 1984 e pertanto appariva corretta la ricostruzione operata nella sentenza impugnata in ordine alla successione delle norme regolatrici della la materia e all’applicabilità al caso della disciplina contenuta nel DPR 156/1973 ed art. 208 del regolamento di attuazione 256/1989 ( il quale prevede in via ordinaria che: “i buoni sono rimborsabili a vista presso l’ufficio di emissione per capitale ed interessi”), la Cassazione ha evidenziato che la sorella cointestataria del ricorrente era deceduta e che questa ipotesi, non risultando regolata dalla normativa citata, doveva essere risolta in base ai principi generali.
In assenza di specifica disciplina per il rimborso – sottolineano dal Palazzaccio – si applica quindi l’art. 187 comma 1 del regolamento di esecuzione approvato con il D.P.R. 256/89, anch’esso relativo ai libretti di risparmio postale, ma applicabile anche ai buoni postali fruttiferi per effetto del rinvio di cui all’art. 203, comma 1, del regolamento medesimo, secondo il quale: “Il rimborso a saldo del credito del libretto (…) cointestato anche con la clausola di pari facoltà a due o più persone, una delle quali sia deceduta, viene eseguito con quietanza di tutti gli aventi diritto”.
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