L’imputato, nella domanda di ammissione al gratuito patrocinio, aveva fornito indicazioni non veritiere sulla sua condizione in Italia e sulla residenza

Un avvocato si vedeva rigettare la richiesta di liquidazione dei compensi professionali per l’attività svolta quale difensore di fiducia di un imputato in un procedimento penale ammesso al gratuito patrocinio con provvedimento del Gip.

All’esito del procedimento penale il tribunale revocava l’ammissione al beneficio perché riteneva che l’imputato non fosse, come dichiarato nell’istanza, persona senza fissa dimora bensì cittadino straniero inserito nel territorio e residente con il fratello e degli zii. Conseguentemente il reddito dell’istante rilevante ai fini dell’ammissione al gratuito patrocinio doveva cumularsi con quello del fratello e di altri parenti e perciò, considerato complessivamente, era superiore a quello previsto per l’accesso all’istituto.

Nel rivolgersi alla Suprema Corte l’avvocato eccepiva che il tribunale avrebbe disposto la revoca sulla base di criteri discretivi di esclusione dal gratuito patrocinio diversi dal quelli previsti dalla legge. Inoltre, avrebbe omesso di esaminare il certificato storico di residenza dell’imputato da cui emergeva inequivocabilmente che il suo reddito non andava cumulato con quello di nessun familiare.

I Giudici Ermellini , tuttavia, con la sentenza n. 16516/2020 hanno ritenuto di rigettare il ricorso.

Per la Cassazione, è onere della parte interessata all’ammissione al gratuito patrocinio fornire le informazioni richieste ed indicate a pena di inammissibilità dall’art. 79 del d.p.r. 115/2002, eventualmente producendo la documentazione necessaria ad accertare la veridicità di quanto allegato, ai fini della dimostrazione delle condizioni per l’accoglimento della domanda.

Nel caso in esame, all’esito della verifica cui è tenuta l’autorità che procede ai sensi dell’art. 96 d.p.r. cit., era risultato che le dichiarazioni non erano veritiere; il Giudice a quo aveva pertanto ritenuto di dedurre l’insussistenza dei requisiti e, quindi, l’esclusione dal beneficio, con la conseguenza della revoca della precedente ammissione provvisoria.

In particolare l’imputato, cittadino straniero, non aveva prodotto la dichiarazione dei redditi cui pure aveva fatto riferimento nella domanda di ammissione proposta al GIP che lo aveva provvisoriamente ammesso al beneficio, ed aveva, tramite il suo difensore, fornito indicazioni non veritiere sulla sua condizione in Italia e sulla residenza, affermando di essere entrato in Italia nel 2013 e di essere senza fissa dimora.

Al contrario egli era risultato presente sul territorio nazionale sin dal 2007, titolare di permesso di soggiorno scaduto e, dal certificato storico, residente in un Comune italiano dove aveva conseguito la patente di guida e dove erano residenti il fratello ed altri parenti.

A fronte di tutto ciò il giudice aveva legittimamente ritenuto che l’interessato non versasse nelle condizioni di cui agli artt. 76 e 92 d.p.r. 115/2002, pur affermando, impropriamente, l’impossibilità di verificare la sussistenza dei presupposti, mentre più, propriamente, la revoca appariva dipesa dalla verifica dell’insussistenza degli stessi per fatto imputabile all’istante che non ne aveva dimostrato il fondamento.

Quanto al dedotto omesso esame del certificato storico la censura era destituita di fondamento, in primo luogo perché il documento non aveva rilievo decisivo ai fini dell’accertamento ed apprezzamento delle circostanze relative alla residenza di una persona ed all’identificazione delle persone conviventi; in secondo luogo, perché nel provvedimento impugnato il giudice del reclamo aveva considerato le circostanze riguardanti la residenza dell’imputato come risultanti dalle sue dichiarazioni processuali e dai documenti dallo stesso esibiti in sede di identificazione, il tutto in comparazione alle altre dichiarazioni contenute nella domanda di ammissione in cui il suo difensore allegava la condizione di persona entrata in Italia nel 2013 e senza fissa dimora, per concludere ravvisando l’insussistenza dei presupposti del beneficio richiesto.

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