La revoca del gratuito patrocinio, per mancanza – originaria o sopravvenuta – delle condizioni di reddito previste dalla legge, non travolge il decreto di pagamento emesso a favore del difensore

La vicenda

In seguito alla revoca del gratuito patrocinio all’imputato, il Presidente della Corte d’appello di Napoli revocava altresì, il decreto di liquidazione dei compensi in favore del difensore.

Contro tale decisione l’avvocato ha proposto ricorso per cassazione, denunciando l’abnormità del provvedimento.

Ebbene, al Corte di Cassazione ha accolto il ricorso perché fondato (Sezione Quarta Penale, sentenza n. 5360/2020).

La giurisprudenza di legittimità ha più volte affermato che la revoca dell’ammissione al patrocinio a spese dello Stato, per mancanza – originaria o sopravvenuta – delle condizioni di reddito previste dalla legge per fruire del beneficio, pur avendo efficacia retroattiva, non comporta l’inefficacia del decreto di pagamento emesso a favore del difensore prima della revoca del provvedimento di ammissione e quindi non travolge i diritti del difensore medesimo a vedersi liquidato il compenso per l’attività professionale già prestata.

La giurisprudenza di legittimità

In particolare la Quarta Sezione, con la sentenza n. 17668 del 2019 ha affermato che “alla revoca ai sensi dell’art. 112, comma 1, lett. d) del provvedimento di ammissione al patrocinio a spese dello Stato non consegue altresì la inefficacia del decreto di liquidazione del compenso che l’autorità giudiziaria abbia emesso ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 82 in costanza del provvedimento di ammissione, successivamente revocato”.

Trattasi invero di due procedimenti collegati ma distinti, uno dei quali si conclude con il provvedimento giudiziale di liquidazione del compenso al professionista che per conto dello Stato ha svolto la propria attività in favore dell’assistito, provvedimento sottoposto ad un regime suo proprio di impugnazione.

Di conseguenza, una volta che il decreto di liquidazione, in mancanza di opposizione, abbia esaurito i propri effetti e sia mandato in esecuzione, l’autorità che ha provveduto non può più in alcun modo intervenire, essendo il potere di “autotutela” del tutto estraneo all’assetto normativo del D.P.R. n. 115 del 2002, nel quale anzi espressamente si prevede (art. 111) che in caso di revoca dell’ammissione al patrocinio le spese di cui all’art. 107 (fra le quali l’onorario e le spese agli avvocati – lett. f) sono recuperate nei confronti dell’imputato.

La decisione

Ciò perché, come statuito dalla Corte Costituzionale nella sentenza n. 192/2015, il procedimento di liquidazione dei compensi, in caso di patrocinio a spese dello Stato, presenta carattere giurisdizionale e non si atteggia come una procedura amministrativa nella quale sia ammessa la revoca in autotutela dei provvedimenti considerati illegittimi o infondati, dovendosi invece procedere all’esperimento dei mezzi di impugnazione previsti dalla legge, ed altrimenti prendere atto della formazione di una preclusione processuale, salva la eventualità che sia la stessa legge a prevedere la possibilità di revoca.

Per queste ragioni l’ordinanza impugnata è stata annullata senza rinvio.

La redazione giuridica

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