È eccessivo licenziare il dipendente per assenza ingiustificata dal servizio: “pur a fronte di una espressa previsione della condotta da parte del CCNL, al giudice è demandato il compito di verificare la proporzionalità della sanzione prevista”

La Corte d’appello di Bologna aveva confermato l’illegittimità del licenziamento intimato dal datore di lavoro ad una propria dipendente in relazione alla contestata assenza ingiustificata dal servizio per cinque giorni ed aveva pertanto riformato la decisione di primo grado limitatamente alla misura della indennità liquidata, ai sensi dell’art. 8 della legge n. 604 del 1966, quale obbligazione alternativa alla riassunzione in servizio della lavoratrice.

In particolare, il giudice di secondo grado aveva ritenuto che, pur essendo ingiustificata l’assenza dal servizio da parte della dipendente, la sanzione irrogata, anche se prevista dalla contrattazione collettiva, era comunque sproporzionata. Ed invero, pur a fronte di una espressa previsione della condotta censurata da parte del CCNL, al giudice è demandato di verificare la proporzionalità della sanzione prevista.

Nel caso in esame, i giudici di merito avevano accertato che si trattava di un rapporto di lavoro iniziato anni prima e senza alcun precedente disciplinare; che la lavoratrice aveva documentalmente provato l’esigenza di assistenza in favore del convivente e l’esistenza del conseguente dovere solidaristico; mentre da parte sua il datore di lavoro non aveva allegato alcun danno per la prolungata assenza. In tale situazione la sanzione irrogata è stata ritenuta sproporzionata rispetto alla condotta complessivamente tenuta.

Il giudizio di legittimità

Ebbene, la Corte di Cassazione (Sezione Lavoro, ordinanza n. 3283/2020) ha confermato la pronuncia della corte bolognese in quanto coerente e immune da vizi. Il giudice dell’appello si era attenuto ai principi più volte affermati dalla giurisprudenza di legittimità, secondo cui i concetti di giusta causa di licenziamento e di proporzionalità della sanzione disciplinare costituiscono clausole generali, vale a dire disposizione di limitato contenuto che richiedono di essere concretizzate dall’interprete tramite valorizzazione sia di fattori esterni relativi alla coscienza generale, sia di principi tacitamente richiamati dalla norma (Cass. n. 13533/2019).

Il giudizio di proporzionalità o adeguatezza della sanzione all’illecito commesso si sostanza nella valutazione della gravità dell’inadempimento imputato al lavoratore in relazione al concreto rapporto ed a tutte le circostanze del caso, dovendo tenersi al riguardo in considerazione la circostanza che l’inadempimento, ove provato dal datore di lavoro, in assolvimento dell’onere su di lui incombente (L. n. 604/1966, art. 5), deve essere valutato tenendo conto della specificazione in senso accentuativo a tutela del lavoratore rispetto alla regola generale della “non scarsa importanza” di cui all’art. 1455 c.c., sicché l’irrogazione della massima sanzione disciplinare risulta giustificata solamente in presenza di un notevole inadempimento degli obblighi contrattuali ovvero addirittura tale da non consentire la prosecuzione neppure provvisoria – durante il periodo di preavviso – del rapporto (Cass. n. 13754/2011; n. 444/2003).

La decisione

Nel caso in esame, la sentenza impugnata, pur riconoscendo l’oggettivo disvalore della condotta tenuta dalla dipendente aveva tenuto conto anche di altri fattori, quali da un lato il generale dovere di assistenza sul convivente reduce di incidente stradale; dall’altro la circostanza che la condotta fosse stata unica nel quadro di un rapporto di lavoro di lunga durata; ed infine, la circostanza che il datore di lavoro non avesse neppure ipotizzato di aver subito un danno per effetto dell’assenza ingiustificata della lavoratrice.

In definitiva, la sentenza di merito è stata confermata e respinto il ricorso del datore di lavoro perché infondato.

La redazione giuridica

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