La condotta del lavoratore dipendente che durante il periodo di malattia, viene sorpreso a giocare a basket e guidare una moto, non ha alcun rilievo disciplinare se non incide sullo stato di guarigione

La vicenda

Il dipendente di una S.r.l. aveva impugnato il licenziamento a lui intimato, chiedendo che ne fosse accertata l’illegittimità. Al termine del giudizio di primo grado, il Tribunale di Bergamo accoglieva l’istanza, annullando il licenziamento per giusta causa e ordinando la reintegrazione del medesimo nel posto di lavoro, con condanna della società al pagamento dell’indennità risarcitoria ai sensi del comma 4 dell’art. 18 Stat. lav.

A fondamento del recesso la società aveva contestato al lavoratore alcune condotte (aver guidato un motociclo di cilindrata 600 cc, aver giocato a basket presso il centro sportivo comunale) tenute durante il periodo di malattia per infortunio sul lavoro alla caviglia sinistra, come documentate da un rapporto di agenzia investigativa e da registrazione video.

La CTU medico-legale disposta nella fase sommaria aveva, tuttavia, escluso che la guida del motociclo avesse comportato sollecitazioni abnormi dell’articolazione, peraltro già in fase di progressiva guarigione; quanto all’attività di gioco del basket, non risultavano documentati nel breve lasso di tempo durante il quale il lavoratore era stato filmato mentre giocava con un bambino, azioni peculiari (scatti, corse con arresti improvvisi, palleggi su un solo arto) tali da pregiudicare un peggioramento o prolungamento della guarigione.

La relazione del CTU

Il CTU aveva dunque, affermato che le attività svolte dal lavoratore erano compatibili con le sue condizioni cliniche e le stesse non avevano pregiudicato le prospettive cliniche di guarigione, né, tantomeno, determinato un prolungamento dell’inabilità temporanea, ragione per cui il comportamento del lavoratore non poteva ritenersi in alcun modo imprudente o illecito, risultando invece privo di ogni rilevanza disciplinare; da qui l’applicazione della tutela reintegratoria prevista dal comma 4 dell’art. 18 Stat. lav.

La sentenza è stata confermata anche in appello. La corte territoriale (Corte d’Appello di Brescia, Sezione Lavoro, sentenza n. 65/2020), tenuto conto della cronologia degli eventi ha infatti evidenziato come i fatti oggetto della contestazione disciplinare si fossero verificati nel penultimo giorno di malattia, e che non vi erano ragioni per disattendere l’accertamento del consulente tecnico d’ufficio.

Del resto, dal rapporto investigativo era emerso che:

– l’attività ricreativa con il bambino era stata estremamente modesta, si era trattato di “deambulazione (mai corsa) a passi lenti su terreno piano con scarpe ginniche, la palla era stata calciata col piede destro per due volte senza alcun slancio, in una sola occasione era stato effettuato un piccolo saltello ed in un’altra un appoggio su entrambi gli avampiedi per tirare la palla”: peraltro, l’attività ginnica gli era stata preclusa per 15 giorni e per il periodo successivo non vi erano prescrizioni relative all’utilizzo di presidi immobilizzanti, di stampelle o altro, ma solo di graduale ripresa della deambulazione;

– con riferimento alla guida della motocicletta, il CTU aveva precisato che “considerate le caratteristiche della moto, la sede della lesione, le condizioni fisiche del lavoratore”, non poteva ritenersi un’incidenza sul prolungamento della malattia.

Per tutte queste ragioni, la Corte d’Appello lombarda ha rigettato il ricorso e confermato l’illegittimità del licenziamento.

Avv. Sabrina Caporale

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