L’assicurazione dell’auto tamponata risarcisce il passeggero anche se questi al momento dell’incidente non indossa le cinture di sicurezza: il conducente è infatti corresponsabile per non aver impedito il mancato uso delle stesse
Il Tribunale di Foggia, in qualità di giudice dell’appello, aveva rigettato la domanda proposta dal ricorrente nei confronti della compagnia assicuratrice per la r.c.a. dell’auto a bordo della quale si trovava, come terza trasportata, nel momento in cui veniva tamponata da un’altra autovettura. Il giudice dell’appello l’aveva, infatti, ritenuta esclusivamente responsabile delle lesioni dalla stessa patite, per non aver allacciato le cinture di sicurezza.
Contro tale decisione, la donna aveva proposto ricorso per Cassazione lamentando l’errata valutazione compiuta dal giudice di merito, potendosi semmai configurare un mero concorso di colpa con il conducente dell’auto ove era trasportata, il quale aveva accettato che la circolazione avvenisse senza che lei allacciasse le cinture. Ad avviso della ricorrente, il giudice dell’appello aveva altresì errato laddove aveva considerato la CTU quale unica fonte di prova e per non aver considerato che “il trasportato che ha subito un danno in seguito a un sinistro stradale può ottenere il risarcimento senza dover dimostrare la responsabilità dei conducenti coinvolti nell’incidente”; che il mancato allacciamento della cintura può avere determinato in parte il danno, il cui risarcimento può essere conseguentemente ridotto, ma non può pregiudicare in toto il suo diritto al risarcimento del danno; che il conducente dell’autovettura su cui era trasportata “aveva accettato la circolazione dell’auto in condizioni di mancata sicurezza”, laddove “prima di partire aveva il dovere di controllare le condizioni del viaggio, accertandosi che lo stesso avvenisse nel rispetto delle norme comuni della prudenza e sicurezza.
In altre parole, nel caso in esame, entrambi i soggetti a bordo dell’autovettura avevano concorso al verificarsi dell’evento lesivo.
Sul punto, la giurisprudenza ha già avuto modo di affermare che qualora la messa in circolazione dell’autoveicolo in condizioni di sicurezza (e tale è la circolazione senza che il trasportato abbia allacciato le cinture di sicurezza), sia ricollegabile all’azione o omissione, non solo del trasportato, ma anche del conducente (il quale prima di iniziare o proseguire la marcia deve controllare che essa avvenga in conformità delle normali norme di prudenza e sicurezza), fra costoro si è formato il consenso alla circolazione medesima con consapevole partecipazione di ciascuno alla condotta colposa dell’altro ed accettazione dei relativi rischi; pertanto si verifica un’ipotesi di cooperazione nel fatto colposo, cioè di cooperazione nell’azione produttiva dell’evento (diversa da quella in cui distinti fatti colposi convergano autonomamente nella produzione dell’evento).
In tale situazione, a parte l’eventuale responsabilità verso terzi ex art. 2054 c.c., deve ritenersi risarcibile, a carico del conducente del suddetto vicolo la normativa generale degli artt. 2043, 2056, 1227 c.c., anche il pregiudizio all’integrità fisica che il trasportato abbia subito in conseguenza dell’incidente, tenuto conto che il comportamento dello stesso, nell’ambito dell’indicata cooperazione, non vale ad interrompere il nesso causale fra la condotta del conducente ed il danno, né ad integrare un valido consenso alla lesione ricevuta, vertendosi in materia di diritti disponibili (Cass. n. 6481/2017; Cass. n. 10526/2011).
Ebbene, nel caso in esame, il giudice dell’appello aveva disatteso il suindicato principio, in particolare laddove aveva evidenziato “l’incidenza nella causazione dei danni di un comportamento negligente della trasportata” e considerato come “inverosimile la rottura della protesi dentaria che avrebbe richiesto un urto più violento di tutto il volto contro il poggiatesta”, senza affatto considerare che ove il conducente avesse ottemperato al proprio obbligo di far allacciare le cinture di sicurezza alla trasportata e non avesse accettato il rischio di una circolazione irregolare l’evento non sarebbe accaduto (quantomeno nelle modalità verificatesi).
Per queste ragioni, la sentenza del Tribunale di Foggia è stata cassata con rinvio per un nuovo esame, facendo applicazione del suindicato principio di diritto (Corte di Cassazione, Terza Sezione Civile, ordinanza n. 11095/2020).
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