Nel caso di malattia professionale non tabellata, il lavoratore deve dimostrare in concreto l’origine professionale delle patologie sofferte (Tribunale di Oristano, sez. Lavoro, Sentenza n. 23/2021 del 23/03/2021 – RG n. 431/2018)
Il lavoratore cita a giudizio l’Inail affermando di essere affetto da malattia invalidante (ipoacusia neurosensoriale bilaterale), di cui sostiene l’origine lavorativa, chiedendo la condanna dell’Istituto all’indennizzo del danno biologico dalla stessa derivato, ai sensi dell’art. 13 del Decreto Legislativo 23.02.2000 n. 38.
In particolare, il lavoratore deduce che la malattia è determinata, in tutto o in parte, dalle mansioni lavorative espletate.
Si costituisce in giudizio l’Inail, chiedendo il rigetto della domanda e deducendo che il lavoratore non ha diritto alla prestazione previdenziale perché le patologie lamentate non sono di derivazione professionale.
Il Tribunale istruisce la causa attraverso l’acquisizione della documentazione sanitaria, prove testimoniali e consulenza Medico-Legale.
All’esito della fase istruttoria il Tribunale ritiene fondata la domanda del lavoratore.
Preliminarmente viene evidenziato che in caso di malattia professionale non tabellata è onere del lavoratore fornire la prova della sua origine professionale, come stabilito dalla pronuncia della Corte Costituzionale n. 179 del 18 febbraio 1988, e dalla consolidata giurisprudenza formatasi sull’argomento.
Al riguardo, sottolinea il Tribunale, è stato altresì precisato che in materia di infortuni sul lavoro e malattie professionali, trova diretta applicazione la regola contenuta nell’art. 41 c.p., secondo cui il rapporto causale tra evento e danno è governato dal principio dell’equivalenza delle condizioni, in forza del quale va riconosciuta l’efficienza causale ad ogni antecedente che abbia contribuito, anche in maniera indiretta e remota, alla produzione dell’evento.
Ebbene, le risultanze della fase istruttoria hanno dato modo di accertare il nesso causale tra le prestazioni lavorative svolte dal ricorrente e la ipoacusia neurosensoriale bilaterale successivamente insorta, che ha determinato il danno biologico accertato dalla CTU Medico-Legale.
Le prove testimoniali hanno confermato lo svolgimento delle mansioni lavorative indicate dal ricorrente. Tali mansioni risultano, ictu oculi, idonee a cagionare, in tutto o in parte, la patologia lamentata dal ricorrente.
Inoltre, le dichiarazioni testimoniali risultano del tutto attendibili e allineate alle deduzioni svolte dal lavoratore ricorrente.
Il CTU ha affermato: ” Il valore di danno biologico complessivo del lavoratore per le malattie professionali e l’infortunio lavorativo riconosciuto, utilizzando la formula di calcolo di Balthazard e della semisomma è del 26,54% che deve essere arrotondato al 26%. Questo valore di danno potrebbe essere fatto decorrere dalla data dell’ultima collegiale medica del 29.01.2018.”
La domanda del lavoratore merita, dunque, accoglimento sussistendo i requisiti richiesti dall’art. 13 del Decreto Legislativo 23.02.2000 n. 38 per l’indennizzo del danno biologico subito, sulla base delle ragioni e delle conclusioni indicate nella CTU che vengono integralmente condivise e fatte proprie dal Giudicante.
Per tale ragione l’Inail risulta obbligata a corrispondere al lavoratore ricorrente la somma rendita dovuta per legge, unitamente ai ratei scaduti, con decorrenza dal 121 giorno successivo alla presentazione della domanda amministrativa.
Attesa la soccombenza, l’Istituto risulta anche obbligato al pagamento delle spese di giudizio e della CTU Medico-Legale.
In conclusione, Il Tribunale, in funzione di giudice del lavoro, dichiara che il lavoratore ricorrente ha diritto alla corresponsione della rendita prevista dall’art. 13, comma 2 e 5 , D. Lgs. 23.02.2000 n. 38, per il danno biologico complessivo subito in conseguenza delle malattie professionali, nella misura del 26 %, e condanna l’Inail al pagamento della prestazione , decorrente dal primo giorno del mese successivo al 29.01.2018 determinata nella misura di legge , unitamente ai ratei scaduti maggiorati agli interessi legali decorrenti dal 121 giorno successivo alla predetta data e sino al saldo.
Condanna, inoltre, l’Inail al pagamento delle spese processuali, liquidate in euro 3.000,00, oltre accessori di legge, nonché al pagamento delle spese di CTU Medico-Legale.
Avv. Emanuela Foligno
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