Il Tribunale di Catania ha respinto la domanda di addebito reciproca della separazione chiesta da entrambi i coniugi: le prove avevano dimostrato che la crisi di coppia era preesistente alla violazione dei doveri coniugali

La vicenda

La separazione può essere addebitata a uno dei coniugi solo quando il suo comportamento, contrario ai doveri derivanti dal matrimonio, sia stata causa della disgregazione della comunione morale che li legava e non già invece quando sia da ascriversi al progressivo logoramento del loro rapporto affettivo.

Deve, in altre parole, sussistere un nesso causale tra i comportamenti costituenti violazione dei doveri coniugali accertati a carico di uno o di entrambi i coniugi e l’intollerabilità della prosecuzione della convivenza, restando irrilevanti i comportamenti successivi al verificarsi di tale situazione, e l’accertamento dell’efficacia causale delle suddette violazioni dei doveri coniugali sul fallimento del matrimonio postula una valutazione complessiva del comportamento di entrambi i coniugi, potendo i comportamenti dell’uno influire sull’efficacia causale dei comportamenti dell’altro (Cass. 10682/2000; 12 gennaio 2000, n. 279; 18 marzo 1999, n. 2444).

Lo ha ribadito il Tribunale di Catania (sentenza n. 2025/2020) in una recente sentenza. Il giudizio era stato promosso da un uomo che aveva chiesto la pronuncia della sua separazione personale dalla moglie, con addebito nei confronti di quest’ultima.

Il ricorrente attribuiva l’intollerabilità della convivenza a causa della condotta della consorte che, a partire dal mese di dicembre del 2014 si era allontanata dalla casa coniugale insieme ai figli, rendendosi irreperibile, per poi ritornare nel mese di febbraio 2015. Nel frattempo, essendo i rapporti ormai irrimediabilmente compromessi, egli decideva di andare via dalla casa coniugale, ove in seguito vi tornava ad abitare la donna insieme all’uomo con il quale aveva instaurato una nuova relazione e ai figli.

Quest’ultima, a sua volta, addebitava al marito la rottura della loro relazione, accusandolo altresì di aver posto in essere condotte aggressive nei suoi confronti e di aver danneggiato la casa coniugale, tanto da aver richiesto in una occasione l’intervento dei Carabinieri.

Ebbene, il Tribunale di Catania ha accolto la domanda di separazione chiesta da entrambi i coniugi, respingendo tuttavia quella di addebito reciproco.

Le deduzioni allegate dalle parti erano, infatti, rimaste sfornite di prova, e neppure le richieste di prova erano risultate sufficienti a colmare dette lacune probatorie.

Come premesso, ai fini della dichiarazione di addebito della separazione, occorre dare la prova che la irreversibile crisi coniugale sia ricollegabile esclusivamente al comportamento volontariamente e consapevolmente contrario ai doveri nascenti dal matrimonio di uno o di entrambi i coniugi, ovverosia che sussista un nesso di causalità tra i comportamenti addebitati ed il determinarsi dell’intollerabilità della ulteriore convivenza.

Ne consegue che in caso di mancato raggiungimento della prova che il comportamento contrario ai predetti doveri tenuto da uno dei coniugi, o da entrambi, sia stato la causa efficiente del fallimento della convivenza, legittimamente viene pronunciata la separazione senza addebito (Cass. sent. n. 14840 del 27/06/2006).

Inoltre, i fatti rilevanti per la pronuncia di una separazione con “addebito” devono essere gravi, obiettivi e specificamente provati, tanto da superare la soglia di tollerabilità che è lecito chiedere all’altro coniuge.

Avv. Sabrina Caporale

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