Non può essere accolta la domanda di scioglimento del matrimonio se le prove e le dichiarazioni testimoniali dimostrano che tra i coniugi vi sia stata la riconciliazione dopo la separazione consensuale

La riconciliazione dei coniugi

La Corte d’Appello di Milano aveva rigettato l’appello proposto da un uomo contro la decisione di primo grado che aveva dichiarato improcedibile la domanda di scioglimento del matrimonio proposta da quest’ultimo, ritenendo che, dopo la separazione consensuale del 2003, fosse intervenuta la riconciliazione tra i coniugi.

Come è noto, la riconciliazione, ai fini di cui all’art. 157 c.p.c., implica la ricostruzione del consorzio familiare attraverso la ricomposizione della comunione coniugale di vita, ossia la ripresa di relazione reciproche, oggettivamente rilevanti, che si siano concretizzate in un comportamento inequivoco, incompatibile con lo stato di separazione.

Ebbene, nel caso di specie, era incontestato che i coniugi, dopo la separazione consensuale, omologata nel giugno 2003, avessero convissuto nell’immobile costituente la casa coniugale dal 2004 al 2012, con entrambi i figli. Le dichiarazioni testimoniali avevano confermato tale ricostruzione; era emerso, infatti, che i coniugi conducessero vita comune, trascorrevano la vacanza insieme, si recavano insieme a far visita ai parenti e ricevevano questi ultimi nella loro abitazione.

Il ricorso per Cassazione                                                          

Contro tale decisione l’uomo aveva proposto ricorso per Cassazione lamentando l’errata ricostruzione dei giudici di merito in ordine alla ritenuta riconciliazione tra le parti. Ma il ricorso è stato dichiarato inammissibile (Corte di Cassazione, Prima Sezione Civile, sentenza n. 11636/2020).

Invero, i testi avevano smentito le deduzioni del ricorrente, secondo il quale la moglie e i figli avrebbero vissuto nella dependance della villa e che, anzi, la convivenza era cessata nel 2012, quando la moglie si era stancata delle vane promesse del marito di interrompere la relazione extraconiugale instaurata con alta donna; insomma, se la convivenza fosse stata finalizzata esclusivamente ad agevolare il rapporto del padre con i figli, non sarebbe stata comprensibile la doglianza della moglie con riguardo a tale relazione, l’impegno dell’uomo a porvi termine e la reazione finale della donna. Al contrario, la convivenza era durata per otto anni, sebbene entrambi i coniugi disponessero di risorse idonee a reperire autonome e separate sistemazioni abitative.

In definitiva, la sentenza impugnata era coerente e immune da vizi; per queste ragioni, il ricorso è stato definitivamente rigettato.

Avv. Sabrina Caporale

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