Confermata in Cassazione la penale responsabilità di un uomo accusato di toccamenti non voluti e al di fuori di un contesto di condivisa affettuosità

Era stato ritenuto responsabile, in sede di merito, del reato di violenza sessuale, consistente in toccamenti, nei confronti di una donna ritenuta incapace di reagire o di reagire con efficacia di fronte ad una condotta improvvisa e non prevedibile. Nello specifico, la ragazza aveva raccontato di aver seguito l’imputato nella sua abitazione per avere in regalo un pesciolino; mentre l’uomo si era allontanato per prendere un contenitore dove metterlo, lei si era avvicinata all’acquario e lui l’aveva presa in braccio fingendo di metterla in acqua, poi l’aveva abbracciata e tra l’altro– sempre secondo l’ipotesi accusatoria – le aveva messo le mani nelle tasche.

Nell’impugnare la sentenza di appello, il ricorrente deduceva che dalle dichiarazioni delle persona offesa non era emerso un netto rifiuto ed imbarazzo. Anzi la ragazza – a suo dire – si era fatta prendere per mano, lo aveva seguito in casa, si era lasciata prendere in braccio, non aveva detto nulla e non si era allontanata né lamentata, quindi non vi sarebbe stata alcuna costrizione o violenza. L’uomo, dunque, lamentava che il Giudici del merito avessero pretermesso la valutazione del fatto che non vi era stata una manifestazione di “assenza del consenso” sostenendo che la sua condotta non poteva essere qualificata come violenza sessuale, bensì come violenza privata.

La Cassazione, tuttavia, con la sentenza n.18456/2020 ha ritenuto il ricorso manifestamente infondato in quanto consistente in generiche censure di fatto già adeguatamente vagliate e disattese dai Giudici di merito con motivazione solida e razionale.

Per i Giudici Ermellini, la persona offesa aveva reso delle dichiarazioni scevre da intenti ritorsivi e calunniosi né erano stati ravvisati profili di incapacità della giovane a percepire quanto avvenisse attorno a lei o a rappresentarlo correttamente. Non erano poi emersi elementi di ambiguità nella condotta della ragazza che aveva subito i toccamenti non voluti ed al di fuori di un contesto di condivisa affettuosità. Era pertanto corretta la qualificazione giuridica del fatto, non sussistendo gli estremi dell’adombrata violenza privata che ricorre invece quando la violenza fisica o morale prescinde dalla concupiscenza sessuale.

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