L’osteopata, nell’esercizio della sua attività, può compiere atti incidenti sulla sfera della libertà sessuale di un paziente solo se abbia acquisito il suo consenso, esplicito e informato; altrimenti è ravvisabile il reato di violenza sessuale
La vicenda
La Corte di Appello di Firenze aveva confermato la pronuncia emessa dal giudice di primo grado, la quale aveva condannato un osteopata alla pena di giustizia per il delitto di cui all’art. 609-bis, comma 3, cod. pen., a lui ascritto perché, abusando dell’autorità derivante dal rapporto fiduciario medico-paziente, aveva costretto la persona offesa, che a lui si era rivolta per risolvere problemi alla cervicale, a subire atti sessuali consistiti in ripetuti palpeggiamenti del seno e del pube.
La vicenda è giunta in Cassazione. Ad avviso della difesa la Corte territoriale aveva errato nel valutare quale confessione le dichiarazioni dell’imputato, che aveva ammesso di aver manipolato la paziente in zone erogene, trattandosi di atto terapeutico, che, per definizione, non può avere finalità di carattere sessuale, a maggior ragione perché tali manovre erano state – a sua detta – correttamente praticate, come risultava dalla documentazione scientifica allegata in atti. Sotto altro profilo, il ricorrente aveva evidenziato di aver informato, come sua abitudine, la paziente circa il tipo di terapia da praticare, di talché la Corte territoriale aveva errato nel ritenere insussistente il consenso della donna.
Ma il ricorso è stato rigettato, in quanto inammissibile (Corte di Cassazione, Terza Sezione Penale, sentenza n. 15219/2020).
Invero, la sentenza della Corte territoriale era fondata su una duplice ratio decidendi.
In primo luogo, le tecniche di massaggio richiamate dall’imputato (ossia quelle denominate “manico di secchio” e “braccio di pompa”) non implicherebbero né i contatti con i capezzoli della paziente e nemmeno il palpeggiamento della zona pubica.
Tanto era sufficiente a ravvisare la sussistenza del reato, trattandosi di manovre che esulano dalla pratica dell’osteopatia e che erano chiaramente invasive dell’altrui sfera sessuale.
In ogni caso, anche a voler ammettere, come ritenuto dal ricorrente, la correttezza di tali manovre, la Corte d’Appello aveva correttamente dato risalto a un elemento decisivo, ossia il fatto che la persona offesa non fosse stata preventivamente informata che i massaggi avrebbero interessato il seno e il pube e, conseguentemente, la stessa non aveva espresso il consenso a subire trattamenti invasivi della propria sfera sessuale.
Le “manovre” invasive
Tanto era emerso sia dalle dichiarazioni della vittima, sia dal fatto che quest’ultima avendo dei dubbi in ordine all’appropriatezza del trattamento che le era stato praticato, si era successivamente rivolta ad un altro osteopata per verificare se le manipolazioni tattili subite fossero terapeuticamente corrette: condotta che sarebbe stata priva di senso nel caso in cui, appunto, la donna fosse stata previamente informata dal ricorrente.
La Corte territoriale aveva perciò fatto corretta applicazione del principio secondo cui il medico, nell’esercizio di attività diagnostica o terapeutica, può lecitamente compiere atti incidenti sulla sfera della libertà sessuale di un paziente solo se abbia acquisito il suo consenso, esplicito e informato, o se sussistono i presupposti dello stato di necessità e deve, inoltre, immediatamente fermarsi in caso di dissenso del predetto (Sez. 3, n. 18864 del 22/02/2019). Ciò vale, a maggior ragione, nell’ambito dell’attività di osteopata, trattandosi di terapia medica alternativa e dunque ordinariamente non conosciuta.
Per queste ragioni, il Supremo Collegio ha rigettato il ricorso, affermando il seguente principio di diritto: con riferimento all’attività di osteopata, trattandosi di terapia medica non convenzionale e dunque ordinariamente non conosciuta, il paziente deve essere previamente informato nel caso in cui il trattamento praticato sia invasivo della sfera sessuale al fine di prestarvi consenso, mancando il quale è ravvisabile il delitto di violenza sessuale.
Avv. Sabrina Caporale
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