Degli atti discriminatori, legati all’etnia, posti in essere nei confronti di alcuni dipendenti risponde anche la società datrice di lavoro che non interviene e tollera che essi si verifichino
La vicenda
I ricorrenti avevano agito dinanzi al Tribunale di Milano, in funzione di giudice del lavoro, denunciando di essere stati vittime di reiterati atti discriminatori, sia verbali che fisici, posti in essere da alcuni colleghi in ragione della loro etnia (si trattava di cittadini di origine africana e di colore).
I due avevano lamentato di essere stati insultati e picchiati e costretti in un episodio, a sollevarsi la maglietta, ove gli veniva spruzzato del deodorante, fatto poi ripreso con il telefono cellulare di un altro lavoratore.
Su tali premesse avevano domandato l’immediata cessazione di quanto lamentato e l’adozione di provvedimenti volti alla rimozione degli effetti, oltre al risarcimento del danno da liquidarsi in via equitativa.
Si era costituita in giudizio la società datrice di lavoro, eccependo la inammissibilità del ricorso per difetto di legittimazione passiva, a suo dire, assente per totale insussistenza delle condotte discriminatorie.
Atti discriminatori: il riferimento normativo
Come è noto l’art. 2 D.Lgs. n. 215/2003 “Attuazione della direttiva 2000/43/CE per la parità di trattamento tra le persone indipendentemente dalla razza e dall’origine etnica” recita: “Ai fini del presente decreto, per principio di parità di trattamento si intende l’assenza di qualsiasi discriminazione diretta o indiretta a causa della razza o dell’origine etnica. Tale principio comporta che non sia praticata alcuna discriminazione diretta o indiretta, così come di seguito definite: a) discriminazione diretta quando, per la razza o l’origine etnica, una persona è trattata meno favorevolmente di quanto sia, sia stata o sarebbe trattata un’altra in situazione analoga; b) discriminazione indiretta quando una disposizione, un criterio, una prassi, un atto, un patto o un comportamento apparentemente neutri possono mettere le persone di una determinata razza od origine etnica in una posizione di particolare svantaggio rispetto ad altre persone.
Sono, altresì, considerate come discriminazioni, ai sensi del comma 1, anche le molestie ovvero quei comportamenti indesiderati, posti in essere per motivi di razza o di origine etnica, aventi lo scopo o l’effetto di violare la dignità di una persona e di creare un clima intimidatorio, ostile, degradante, umiliante e offensivo”.
Confrontando il dettato normativo con le risultanze probatorie raccolte, il Tribunale di Milano (ordinanza del 24 gennaio 2020) ha ritenuto che i fatti posti in essere nei confronti dei ricorrenti integrassero appieno le molestie di cui al citato art. 2, comma 3.
Gli appellativi utilizzati quali “negro di m…”, “ti rimando in Africa” realizzano senza dubbio, forme di offesa verso persone appartenenti ad altra etnia ed esprimono non solo disprezzo verso la razza (“negro di m…”), ma anche un sentimento del tutto contrario all’accoglienza dello straniero anzi espressivo di un atteggiamento di rifiuto (“ti rimando in Africa”) che, nel caso di specie, aveva contribuito a creare un clima di ostilità nell’ambiente lavorativo.
Certamente umiliante era poi l’episodio avvenuto il 26 gennaio 2019, del quale non vi era prova dello spirito goliardico, come sostenuto dal datore di lavoro. Le immagini, ma anche il sonoro ritraevano e mostravano l’autore della condotta che, con fare e modi assolutamente poco cortesi, chiamava al suo cospetto, uno alla volta, i due dipendenti di colore e li sottoponeva ad un trattamento umiliante e degradante. Questi, infatti, non si limitava ad un gesto, già di per sé censurabile, ovvero quello di spruzzare loro il deodorante, ma ordinava di alzare la maglietta e le braccia in un crescendo di atteggiamenti e richieste sempre più offensive.
Indubbiamente tale gesto, aveva avuto intenti razzisti; tanto era confermato dal fatto che, benché fossero al lavoro anche altri dipendenti, l’autore della condotta aveva chiamato a rassegna solo i due di colore; a loro si era rivolto chiedendo se a casa tenessero il deodorante; a loro aveva chiesto perché non se lo mettessero.
Quanto alla loro ascrivibilità, non vi era dubbio che tali episodi fossero soggettivamente riconducibili all’autore materiale degli stessi; tuttavia, nel giudizio era stata chiamata a rispondere anche la società datrice di lavoro.
In diritto, l’art. 2087 c.c. fa obbligo al datore di lavoro di adottare le misure necessarie a tutelare l’integrità fisica e la personalità morale dei prestatori di lavoro.
Non vi è dubbio che tra gli obblighi che la norma impone vi sia anche quello di assicurare ai propri dipendenti un ambiente lavorativo nel quale la persona non sia vittima di soprusi, trattamenti degradanti, umilianti e atti discriminatori.
Il datore di lavoro avrebbe, quindi, dovuto adottare misure atte a evitare comportamenti del genere di quelli qui denunciati.
Non spetta certo ai dipendenti – ha aggiunto il Tribunale meneghino – suggerire al datore di lavoro quali misure preventive o repressive dover adottare per evitare situazioni pericolose per la loro salute.
La responsabilità della società trova fondamento giuridico anche nel disposto dell’art. 2049 c.c.
La norma, infatti, come insegna la Suprema Corte, introduce un’ipotesi di responsabilità indiretta e postula l’esistenza di un rapporto di lavoro tra preponente e preposto oltre che il fatto illecito si sia consumato in presenza di un nesso di occasionalità necessaria tra il lavoro svolto dal dipendente e l’illecito stesso. Si chiede cioè che le mansioni affidate al dipendente abbiano reso possibile o comunque agevolato il comportamento produttivo del danno al terzo (in questo senso Cass. n. 7403 del 2013, Cass. n. 12283/16 e Cass. n. 10445/19).
Nel caso in esame, i fatti erano accaduti sul luogo di lavoro e durante lo svolgimento dello stesso; inoltre, si trattava di fatti illeciti che la società datrice aveva tollerato; per queste ragioni, il Tribunale di Milano, l’ha condannata in solido con l’autore materiale della condotta a risarcire il danno ai due ricorrenti, rispettivamente quantificato nella somma di 600 e 1200 euro.
Avv. Sabrina Caporale
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