In materia di assegno di mantenimento, nel caso in cui il coniuge onerato alla contribuzione delle spese straordinarie risulti inadempiente, al fine di legittimare l’esecuzione forzata occorre adire nuovamente il giudice affinché accerti il fondamento della pretesa

La vicenda

Il ricorrente aveva agito dinanzi al Tribunale di Roma per opporsi al precetto notificatogli dall’ex moglie che, in virtù del verbale di separazione, gli ingiungeva di pagare la somma di € 20.800,00 a titolo di assegno di mantenimento in favore delle figlie, non versati nel corso degli anni.

L’opposizione è stata accolta. Il giudice capitolino ha osservato che il verbale di separazione non può costituire fondamento per una azione esecutiva in quanto non consente la determinazione di un credito liquido e determinabile sulla base di criteri oggettivi presenti e, quindi, utilizzabili, alla data di formazione del titolo stesso.

Infatti “il titolo in esame contiene ipotesi caratterizzate da una realizzazione eventuale imponderabile ed imprevedibile”; ciò sia con riferimento, nel caso di specie, alla corresponsione dell’assegno di mantenimento soggetta ad eventuale parziale assolvimento a mezzo buoni pasto, sia con riferimento alla previsione del diritto, da parte del ricorrente, al rimborso del 50% delle somme anticipate a titolo di spese straordinarie anche per la quota parte del coniuge affidatario mediante compensazione delle stesse sull’importo dell’assegno di mantenimento stesso”.

Il principio di diritto e la decisione

Secondo un principio granitico espresso dalla Suprema Corte di Cassazione (sent. n. 1758 del 28.1.2008, sent. n. 2815 del 2014 e, da ultimo, la recentissima sent. n. 4513 del 21.02.2020) “In materia di assegno di mantenimento, nel caso in cui il coniuge onerato alla contribuzione delle spese straordinarie, sia pure pro quota, non adempia, al fine di legittimare l’esecuzione forzata, occorre adire nuovamente il giudice affinchè accerti l’effettiva sopravvenienza degli specifici esborsi contemplati dal titolo e la relativa entità” .

Perciò, anche nel caso in esame, sarebbe stato necessario un ulteriore accertamento giudiziale volto a verificare l’an della pretesa creditoria, sia sotto il profilo dell’effettività della spesa, sia sotto il profilo dell’esistenza del previo accordo tra i genitori; “presupposti, questi che non sono né determinati né determinabili sulla base del titolo in esame e con un semplice calcolo matematico e che richiedono inevitabilmente nuove valutazioni di merito”. (Tribunale di Roma, Quarta Sezione, sentenza n. 4677/2020).

La redazione giuridica

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