Accolto il ricorso di un cittadino straniero avverso la dichiarazione di inammissibilità dell’appello contro la decisione di primo grado, perché proposto con modalità telematiche oltre le ore 21,00 dell’ultimo giorno utile e quindi perfezionatosi, tardivamente, il giorno successivo
Con l’ordinanza n. 12052 la Cassazione si è pronunciata sul ricorso presentato da un cittadino nigeriano avverso la dichiarazione di inammissibilità dell’appello proposto contro il diniego della protezione internazionale, sussidiaria o umanitaria, perché proposto con modalità telematiche oltre le ore 21,00 dell’ultimo giorno utile e quindi perfezionatosi, tardivamente, il giorno successivo.
Nell’impugnare la decisione della Corte territoriale davanti alla Suprema Corte il ricorrente eccepiva che il Giudice dell’appello non avesse dato alla normativa un’interpretazione costituzionalmente orientata, tale da consentire al notificante il diritto di sfruttare interamente (sino alle ore 24) l’ultimo giorno utile per la notifica, essendo il limite delle ore 21 destinato solo a tutelare il riposo del destinatario della notifica.
Per gli Ermellini il ricorso è fondato.
La Consulta, infatti, ha dichiarato “l’illegittimità costituzionale dell’art. 16-septies del D.L. n. 179 del 2012 (Ulteriori misure urgenti per la crescita del paese), convertito, con modificazioni, nella legge 17 dicembre 2012, n. 221, inserito dall’art. 45 bis, comma 2, lettera b), D.L. n. 90 del 2014 (Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per Ric. 2019 n. 04236 sez. M1 – ud. 10-01-2020 -2- l’efficienza degli uffici giudiziari), convertito, con modificazioni, nella legge n. 114 del 2014, nella parte in cui prevede che la notifica eseguita con modalità telematiche la cui ricevuta di accettazione è generata dopo le ore 21 ed entro le ore 24 si perfeziona per il notificante alle ore 7 del giorno successivo, anziché al momento di generazione della predetta ricevuta”,
I Giudici delle Leggi hanno osservato che “il divieto di notifica per via telematica oltre le ore 21 risulta, invero, introdotto allo scopo di tutelare il destinatario, per salvaguardarne, cioè, il diritto al riposo in una fascia oraria (dalle 21 alle 24) in cui egli sarebbe, altrimenti, costretto a continuare a controllare la propria casella di posta elettronica. Ciò giustifica la fictio iuris, contenuta nella seconda parte della norma, per cui il perfezionamento della notifica è differito, per il destinatario, alle ore 7 del giorno successivo, ma non giustifica la corrispondente limitazione nel tempo degli effetti giuridici della notifica nei riguardi del mittente, al quale — senza che ciò sia funzionale alla tutela del diritto al riposo del destinatario e nonostante che il mezzo tecnologico lo consenta — viene, invece, impedito di utilizzare appieno il termine utile per approntare la propria difesa: termine che l’art. 155 c.p.c. computa a giorni e che, nel caso di impugnazione, scade, appunto, allo spirare della mezzanotte dell’ultimo giorno”.
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