Confermata la condanna per maltrattamenti in famiglia a carico di un uomo accusato di condotte violente nei confronti di madre e padre

Era stato condannato in sede di merito per il reato di maltrattamenti in famiglia in danno dei genitori conviventi. L’uomo, nel ricorrere per cassazione, eccepiva, tra gli altri motivi, che la Corte territoriale avesse fondato la propria decisione sulle dichiarazioni rese dalla madre, affetta da Alzheimer, nel corso delle indagini preliminari.

A giudizio dell’imputato il Collegio distrettuale aveva giustificato l’acquisizione delle dichiarazioni in questione in quanto, al momento in cui furono rese, la donna era in condizioni psichiche tali da comprendere e riferire i fatti nella loro esatta portata e non vi sarebbe stato nulla che potesse far presagire il successivo rapido decadimento delle sue capacità cognitive.

In realtà – a suo dire –  il verbale contenente le dichiarazioni era stato acquisito in violazione dell’art. 512 del codice di procedura penale.

Più specificamente la Corte avrebbe errato nel limitarsi ad esaminare quelle dichiarazioni solo sul piano della attendibilità, laddove il profilo che avrebbe dovuto essere considerato era quello relativo al se fosse prevedibile che quelle dichiarazioni non sarebbero state più ripetibili; la motivazione sarebbe stata errata nella parte in cui si affermava che non fosse prevedibile il progressivo peggioramento delle condizioni di salute della teste.

Il perito, sentito in dibattimento per accertare la capacità a testimoniare della donna, aveva espresso un giudizio negativo sulla capacità di questa di riferire correttamente già all’epoca in cui fu sentita dalla polizia giudiziaria, avvisando che la patologia si sarebbe aggravata “in una condizione di grado sicuramente patologico e rilevante ma non in quella situazione di grave sfacelo cognitivo che è stata osservata attualmente”. Alla data di assunzione delle sommarie informazioni, “la diagnosi era quindi di decadimento cognitivo di grado moderato, lentamente evolutivo”.

Peraltro le condizioni della donna al momento in cui fu sentita nel corso delle indagini sarebbero state note all’Autorità giudiziaria perché informata dal medico di famiglia e perché di esse si erano accorti anche gli ufficiali di polizia giudiziaria al momento dell’assunzione dell’atto di indagine.

La Suprema Corte, con la sentenza n. 19361/2020 ha ritenuto infondato il ricorso.

Per gli Ermellini, infatti, il giudizio di penale responsabilità formulato nei confronti dell’imputato prescinde dalle dichiarazioni rese dalla madre. Dalla sentenza di primo grado era emerso, infatti, che il padre dell’imputato, a cui era stato chiesto di fornire una spiegazione sul “vistoso livido sotto l’occhio destro e dei lividi sul dorso di entrambe le mani”, aveva riferito, “pur nella cautela dell’eloquio di un genitore”, non solo che quei lividi non avevano origine “naturale”, ma erano conseguenti a “cose” che non si potevano raccontare; ma, soprattutto, aveva confermato i fatti raccontati dalla moglie, che, invece, aveva compiutamente descritto il contesto in cui collocare i fatti oggetto del processo, le continue minacce, aggressioni e violenze subite dal figlio, ma anche le percosse e le reali origini dei lividi sui quali il marito aveva glissato.

Dunque, l’assunto difensivo secondo cui la responsabilità penale per maltrattamenti in famiglia sarebbe stata affermata solo sulla base delle decisive dichiarazioni della madre dell’imputato non era esatto.

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