La Cassazione si è pronunciata sul contenzioso tra l’Agenzia delle Entrate e un contribuente in relazione alla legittimità dell’iscrizione all’ipoteca sugli immobili di quest’ultimo in virtù di un vizio nella notifica delle cartelle di pagamento

Se la notifica di una cartella di pagamento viene eseguita direttamente dal messo notificatore nelle mani del portiere, ai sensi dell’articolo 139, terzo comma, del codice di procedura civile, ai fini del suo perfezionamento è necessaria la spedizione della raccomandata informativa di cui al successivo comma 4. Lo ha ribadito la Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 2229/2020 pronunciandosi sul ricorso presentato dall’Agenzia delle Entrate nei confronti della sentenza di appello che, confermando la pronuncia di primo grado, dichiarava illegittima l’iscrizione all’ipoteca contestata da un contribuente su nove immobili di sua proprietà per il mancato pagamento di crediti contributivi portati da sei cartelle esattoriali.

L’attore aveva eccepito proprio il mancato ricevimento dell’avviso informativo, tramite raccomandata, dell’avvenuta notifica delle cartelle nelle mani del portiere dello stabile.

Il Tribunale aveva effettivamente ravvisato che l’Ente della Riscossione non aveva prodotto alcuna prova dell’invio di tale comunicazione

La Corte di appello, a sua volta con ordinanza ex art. 348 c.p.c. (improcedibilità dell’appello), aveva  dichiarato il gravame inammissibile e, pertanto, l’Agenzia si era rivolta alla Suprema Corte, lamentando che il Giudice di primo grado non avesse ritenuto una mera irregolarità, ma vizio dell’attività notificatoria la mancata prova dell’invio della raccomandata informativa al destinatario dell’avvenuta consegna della notifica delle cartelle esattoriali. Il Tribunale, inoltre, a detta della ricorrente non aveva (erroneamente) ritenuto raggiunta la prova dell’avvenuta informativa della consegna al portiere attraverso la distinta, riferita all’invio di più di dieci raccomandate con l’indicazione del numero assegnato ad ognuna di queste.

La Cassazione, tuttavia, ha ritenuto di respingere le argomentazioni proposte, chiarendo altresì che se, invece, la notifica delle cartelle di pagamento viene eseguita dall’agente della riscossione a mezzo del servizio postale, nel caso in cui il plico venga consegnato al portiere, la notifica si considera eseguita nella data indicata nell’avviso di ricevimento sottoscritto da quest’ultimo, senza la necessità dell’invio della raccomandata informativa.

La redazione giuridica

Leggi anche:

CARTELLA ESATTORIALE NOTIFICATA AL FAMILIARE AFFETTO DA ALZHEIMER: TUTTO VALIDO

- Annuncio pubblicitario -

LASCIA UN COMMENTO O RACCONTACI LA TUA STORIA

Per favore inserisci il tuo commento!
Per favore inserisci il tuo nome qui