È valida la notificazione della cartella esattoriale effettuata nelle mani di persona incapace, nella specie il padre del destinatario affetto da morbo di Alzheimer

La vicenda

Un contribuente aveva impugnato un estratto di ruolo in relazione alla cartella esattoriale relativa ad Irpef, Irap ed Iva, per complessivi 57.114,65 euro relativi ai maggiori tributi per omessi versamenti, attinenti l’anno 2005, dichiarando di non aver mai ricevuto la notifica della cartella di pagamento; perciò – a sua detta – l’Amministrazione finanziaria avrebbe dovuto ritenersi decaduta dal potere di azionare la pretesa tributaria.

La CTP di Napoli accoglieva il ricorso rilevando che l’incaricato per la riscossione, Equitalia Sud Spa, avesse prodotto tardivamente la documentazione relativa all’intervenuta notifica della cartella esattoriale.

La pronuncia d’appello

L’Ufficio proponeva impugnazione innanzi alla CTR della Campania ed allegava nuovamente la documentazione relativa alla contestata notifica della cartella di pagamento. Il contribuente replicava affermando che non è consentito produrre nuove prove in appello nel giudizio tributario, e comunque la notifica doveva ritenersi invalida, in quanto effettuata nelle mani del padre, persona incapace perché affetta dal morbo di Alzheimer.

La CTR, contrariamente a quanto dedotto dal contribuente, affermava che è consentita la produzione di nuovi documenti in appello quando gli stessi risultino indispensabili ai fini della decisione da assumere ed inoltre, nel caso di specie, la notifica effettuata nelle mani del padre doveva ritenersi valida in quanto “ogni contestazione in ordine alla sua correttezza avrebbe richiesto una previa querela di falso”; pertanto, accoglieva il ricorso e rigettava l’originaria impugnazione proposta dal ricorrente, affermando la legittimità della cartella esattoriale.

Il ricorso per cassazione

Contro tale decisione il contribuente ha proposto ricorso per cassazione, tornando nuovamente a contestare i vizi di regolarità della notifica della predetta cartella esattoriale oggetto di causa.

In particolare ne affermava la invalidità, in primo luogo, perché l’Incaricato per la riscossione non aveva prodotto in giudizio la copia della cartella esattoriale che assumeva di aver notificato ed, inoltre, per esser stata notificata a persona diversa da destinatario, senza che quest’ultimo fosse stato poi avvertito mediante raccomandata informativa.

Ebbene la Corte di Cassazione ha opportunamente ribadito che quando l’estratto correttamente riporta “tutti gli elementi essenziali per indentificare la persona del debitore, la causa e l’ammontare della pretesa creditoria … esso costituisce prova idonea dell’entità e della natura del credito portato dalla cartella esattoriale” (Cass. Sez. III, n. 11794/2016). Peraltro, condivisibile giurisprudenza di legittimità ha affermato che “in tema di riscossione delle imposte, qualora la notifica della cartella di pagamento sia eseguita, ai sensi dell’art. 26, comma 1, del d.P.R. n. 602/1973, mediante invio diretto della raccomandata con avviso di ricevimento da parte del concessionario, non è necessario l’invio di una successiva raccomandata informativa in quanto trovano applicazione le norme concernenti il servizio postale ordinario, peraltro con esclusione dell’art. 1, comma 883 della L. n. 145/2018 in quanto privo di efficacia retroattiva, e non quelle della l. n. 890/1982” (Cass. Sez. VI-V ordinanza n.10037/2019).

La notifica al diverso indirizzo

In merito alla affermata divergenza dell’indirizzo del ricorrente rispetto a quello del padre, la Corte ha osservato, poi, che non si era di fronte a due indirizzi totalmente diversi ma al più, di un indirizzo di notifica parzialmente incompleto, perché indicato alla stessa via ma al n. 25 anziché n. 25/C.

Inoltre il contribuente non aveva illustrato – come aveva inteso dimostrare – che ci si trovava in presenza di due diverse abitazioni e non, ad esempio, della mancata indicazione della scala in relazione al medesimo immobile.

Anche l’ultimo motivo, relativo al presunto errore commesso dalla CTR per aver ritenuto legittima la notificazione della cartella esattoriale effettuata nelle mani del padre, persona incapace perché affetta dal morbo di Alzheimer e per non aver consentito la proposizione della querela di falso, sebbene avesse poi affermato che fosse questa l’unica modalità per contestare la validità della notifica, è stato rigettato.

I giudici della Suprema Corte hanno, innanzitutto osservato che il ricorrente non aveva mai allegato che il padre, il quale aveva ricevuto la notificazione, si trovasse all’epoca in cui la cartella esattoriale era stata recepita, nella condizione di incapacità dichiarata.

In ogni caso la pronuncia della CTR è stata confermata anche alla luce dell’insegnamento della Suprema Corte che ha già avuto modo di precisare che “sulla validità della notificazione di un atto (nella specie ingiunzione fiscale), mediante consegna di copia a mani di familiare capace … non incide la circostanza che il destinatario dell’atto medesimo si trovi in situazione di incapacità naturale” (Cass. Sez. I, n. 352/1979); ed ha pure affermato che “in materia di notificazioni, il limite di validità … va individuato nella palese incapacità dell’”accipiens” (legalmente equiparata all’immaturità di un minore di 14 anni), dovendosi escludere che l’ufficiale giudiziario sia tenuto a compiere indagini particolarmente approfondite sulla capacità di quest’ultimo, potendosi limitare ad un esame superficiale. Né assume rilievo, quale causa di nullità della predetta notificazione, la prova della mera incapacità naturale, temporanea, del consegnatario. (Cass., Sez. V, n. 5669/2014).

In definitiva, il ricorso è stato rigettato (Corte di Cassazione, Sezione Quinta, n. 946/2020).

La redazione giuridica

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