No alla sanzione amministrativa pari al 30% dell’importo IVA non versato per il contribuente che abbia tempestivamente corrisposto gli importi richiesti con le cartelle di pagamento emesse in sede di riscossione frazionata

 “La sanzione amministrativa pari al trenta percento dell’importo non versato prevista dall’art. 13 del d.lgs. n. 471 del 1997 presuppone la mancata esecuzione, alle prescritte scadenze, dei versamenti di imposta dovuti, sicché non si applica ove il contribuente, dopo aver impugnato l’avviso di accertamento del tributo omesso e di irrogazione delle conseguenti sanzioni, abbia, nel corso del giudizio ed in ragione dell’esito delle sentenze di merito, tempestivamente corrisposto gli importi richiesti con le cartelle di pagamento emesse in sede di riscossione frazionata, salvo conguaglio all’esito del giudizio medesimo”. Lo ha chiarito la Suprema Corte nella sentenza n. 16643/2020 pronunciandosi sul ricorso di una contribuente contro il rigetto da parte della Commissione Tributaria Regionale, dell’impugnazione di una cartella emessa per l’omesso pagamento dell’Iva originariamente richiesta entro il termine di giorni 60 dalla notifica dell’avviso di accertamento ex art. 60, primo comma, d.P.R. n. 633 del 1972.

Nel rivolgersi ai Giudici della Cassazione la ricorrente contestava il mancato annullamento della sanzione, eccependo che la CTR avesse ritenuto legittima l’irrogazione della stessa, operata con la cartella, per l’omesso pagamento delle maggiori imposte accertate nel termine di giorni 60, nonostante l’avvenuta proposizione di ricorso avverso l’avviso stesso e senza considerare che il pagamento deve avvenire mediante la procedura di riscossione frazionata.

Gli Ermellini hanno ritenuto di aderire alle argomentazioni proposte accogliendo il ricorso in quanto fondato.

Nella specie, infatti, la contribuente aveva proposto ricorso avverso l’originario avviso di accertamento e, poi, nel corso del giudizio, in ragione dell’esito delle sentenze di merito, aveva tempestivamente corrisposto gli importi di cui alle cartelle di pagamento notificate a titolo di pagamento frazionato. Pertanto, nella situazione considerata, al contribuente non poteva essere imputato alcun ritardo e, conseguentemente, non gli poteva essere irrogata alcuna sanzione.

“È evidente, del resto – sottolineano dal Palazzaccio – che la circostanza che il contribuente abbia proposto ricorso rende sì provvisoria la destinazione delle somme frazionatamente pagate fino all’esito del giudizio, ma ciò non legittima l’ufficio ad esigere l’ulteriore sanzione dei 30% dell’imposta dovuta”.

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