Confermato in Cassazione il licenziamento di un lavoratore già colpito da provvedimenti disciplinari per le ripetute assenze non giustificate dopo un periodo di sospensione del servizio

Con la sentenza n.16790/2020 la Cassazione si è pronunciata sul ricorso di un lavoratore contro il rigetto, da parte dei Giudici del merito, dell’impugnativa dei provvedimenti disciplinari e del successivo licenziamento irrogatogli dalla società datrice per le ripetute assenze non giustificate una volta terminato il periodo di sospensione del servizio a seguito di intervento della CIG a zero ore da cui era stato reiteratamente interessato.

La Corte territoriale, in particolare, aveva ritenuto carente di prova l’assunto per cui la contestata assenza del 21.11.2011 non avrebbe potuto ritenersi ingiustificata per la mancata ricezione del telegramma di convocazione; ingiustificata l’assenza nei giorni 13, 14 e 15.12.2011 per essere le pretese ferie fruite in quei giorni risultate non autorizzate; imputabile al lavoratore, con conseguente ingiustificatezza dell’assenza del 16.12.2011, la mancata conoscenza del comunicato che richiedeva per quella giornata lo svolgimento dell’attività lavorativa.

Il Giudice di secondo grado aveva quindi considerato proporzionata la sanzione del licenziamento per essere le condotte addebitate tali da compromettere il rapporto fiduciario.

Nel rivolgersi alla Suprema Corte, il ricorrente contestava, tra gli altri motivi, la valutazione operata dal Collegio distrettuale in ordine alla sussistenza del giustificato motivo soggettivo di licenziamento e alla proporzionalità della sanzione irrogata, ma i Giudici Ermellini, nel dichiarare l’infondatezza delle argomentazioni proposte, hanno ritenuto decisivo “il riferimento ad un contegno di mancata collaborazione da parte del lavoratore, in contrasto con i principi di buona fede e correttezza nell’esecuzione del contratto”.

Al proposito, la Cassazione ha evidenziato “il connotato della condotta complessiva dell’operaio, rivelatore di quella scarsa inclinazione ad attuare diligentemente gli obblighi su di lui gravanti che, del tutto plausibilmente sul piano logico e giuridico, è stata considerata indice di una lesione del vincolo fiduciario riguardato come possibilità di affidamento del datore sull’esatto adempimento delle prestazioni future” e che quindi è stata posta a fondamento del “giudizio di proporzionalità della sanzione” adottata dall’azienda.

La redazione giuridica

Hai vissuto una situazione simile? Scrivi per una consulenza gratuita a redazione@responsabilecivile.it o invia un sms, anche vocale, al numero WhatsApp 3927945623

Leggi anche:

Assenze per malattia: lavoratore rifiuta A.T.P., no al licenziamento

- Annuncio pubblicitario -

LASCIA UN COMMENTO O RACCONTACI LA TUA STORIA

Per favore inserisci il tuo commento!
Per favore inserisci il tuo nome qui