Riconosciuto solo per metà il risarcimento del danno patito da un ciclista in seguito a una caduta determinata dalla presenza di una buca nel manto stradale

In tema di responsabilità ex art. 2051 c.c. (danno cagionato da cosa in custodia) per incidente occorso su strada a ciclista, la condotta di guida dell’attore, sebbene non idonea ad escludere la responsabilità dell’ente convenuto, in assenza di prova di altri elementi, quali una eccessiva velocità tenuta nella guida, ovvero della violazione di norme del codice della strada (quale quella di tenere la destra del senso di marcia percorso), deve ritenersi fattore concorrente nella produzione del sinistro in una misura che può essere stimata pari al 50%, tenuto conto, da un lato della obiettiva pericolosità della condizione del manto stradale, e, dall’altro, della verificata possibilità per il ciclista di percepire detto pericolo.

E’ quanto stabilito dal Tribunale di Livorno nella sentenza n. 424/2020 in relazione alla richiesta di risarcimento avanzata da un ciclista nei confronti del Comune per i danni patiti in conseguenza di una caduta causata da un buca sul manto stradale.

L’attore aveva fornito la prova del collegamento causale tra l’incidente a lui occorso e la condizione della strada percorsa. La sua versione dell’accaduto era stata infatti confermata da un testimone, che aveva riferito di averlo visto cadere dopo essere finito con la ruota anteriore della bicicletta nella buca, riconoscendo la buca in questione nella documentazione a lui mostrata. Il Comune convenuto, peraltro, non aveva fornito la prova liberatoria di cui all’art. 2051 del codice civile ed in particolare la sussistenza di un caso fortuito.

Il Tribunale ha ricordato che costituisce orientamento giurisprudenziale pacifico quello secondo cui “la responsabilità ex art. 2051 c.c., postula la sussistenza di un rapporto di custodia della cosa e una relazione di fatto tra un soggetto e la cosa stessa, tale da consentire il potere di controllarla, di eliminare le situazioni di pericolo che siano insorte e di escludere i terzi dal contatto con la cosa. Ad integrare la responsabilità è necessario (e sufficiente) che il danno sia stato ‘cagionato’ dalla cosa in custodia, assumendo rilevanza il solo dato oggettivo della derivazione causale del danno dalla cosa, mentre non occorre accertare se il custode sia stato o meno diligente nell’esercizio del suo potere sul bene, giacché il profilo della condotta del custode è – come detto – del tutto estraneo al paradigma della responsabilità delineata dall’art. 2051 c.c.”.

Pacifica la responsabilità del Comune, nel caso in esame il Collegio giudicante ha comunque ravvisato un contributo causale dell’attore nella produzione del sinistro, consistente nella carenza di attenzione e diligenza nell’uso della strada percorsa.

La presenza della buca sul manto stradale era invero percepibile da parte del ciclista, risultando la sconnessione raffigurata nelle foto in atti evidente ed ampia, sì che una maggiore attenzione dell’attore nella guida della bicicletta avrebbe consentito allo stesso di rendersi conto della presenza della buca, anche in considerazione dell’ora diurna e del fatto che la sconnessione del manto stradale non era occultata da alcun tipo di materiale.

Dalla espletata ctu era emerso che il ciclista, in seguito al sinistro, aveva riportato lesioni che ne avevano ridotto la precedente integrità psicofisica nella misura del 2-3%, con un periodo di invalidità temporanea di giorni 60, di cui 20 in misura totale, 10 al 75%, 20 al 50% e 10 al 25%.

Pertanto, il Tribunale ha ritenuto di riconoscere all’attore, a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale, la somma di € 7.387,00, facendo applicazione del valore del punto espresso nelle tabelle del Tribunale di Milano, aggiornate al 2018, e tenendo conto dell’età dell’attore al momento del sinistro (62 anni). A titolo di danno patrimoniale, ha altresì riconosciuto al ciclista la somma di € 570,00 documentata in atti per prestazioni specialistiche ricevute. La somma complessiva di € 7.958,00, tuttavia, è stata ridotta al 50%, tenuto conto del concorso di colpa attribuito all’attore nella produzione del sinistro.

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