In caso di sinistro stradale, la prova formata nel giudizio ma anche quella documentale allegata agli atti devono essere valutate dal Giudice unitamente alle presunzioni e alla CTU

La vicenda approda dal Tribunale di Brindisi alla Corte d’Appello pugliese (Corte d’Appello di Lecce, Sentenza n. 715/2020), chiamata a valutare l’attendibilità della prova fornita nel giudizio e le dichiarazioni stragiudiziali rese alla Polizia Municipale al momento del sinistro.

Il Tribunale di Brindisi rigettava il ricorso depositato da un automobilista nei confronti di Allianz spa quale impresa designata dalla Regione Puglia per la gestione dei sinistri in carico al Fondo di Garanzia Vittime della Strada, per il risarcimento dei danni biologico morale e patrimoniale subiti in occasione del sinistro stradale avvenuto nel 2017 e trasmetteva gli atti alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Brindisi per le valutazioni di competenza in ordine alla posizione di due testi escussi.

Il Giudice di Brindisi osservava che non vi era la prova del sinistro nelle modalità descritte dal ricorrente.

Il Tribunale valorizzava le dichiarazioni rese agli agenti della Polizia Municipale nell’immediatezza del fatto e il rapporto redatto dagli stessi.  

Nello specifico il Giudice di primo grado evidenziava che dalle dichiarazioni rilasciate agli agenti della Polizia Municipale intervenuti sul luogo emergeva che il sinistro si verificava per un colpo di sonno del conducente.

Riteneva quindi il Tribunale convincente la conclusione che il sinistro si fosse verificato a causa di distrazione e che le risultanze della istruttoria non apparivano attendibili rispetto alle dichiarazioni rese nella immediatezza dei fatti.

Il Tribunale aggiungeva che nell’espletamento del proprio incarico, il consulente tecnico incaricato di accertare la dinamica dell’incidente rilevava tre possibili ipotesi eziologiche: la condotta imprudente di una terza auto che abbia improvvisamente ripreso la sua marcia dal margine destro della strada, una distrazione o un colpo di sonno del conducente la Fiat 600e che, ad ogni modo, “qualunque sia stata la causa che ha portato l’auto ad impegnare la corsia di sinistra, al momento della collisione il conducente era presente a se stesso”.

Viene dunque ritenuto dal Tribunale che l’evento si sia verificato a causa di un colpo di sonno o di una distrazione del ricorrente, da cui però si sia ripreso immediatamente, ovvero poco prima della collisione.

Tale spiegazione causale, compatibile con gli accertamenti del C.T.U., appare plausibile al Giudice di primo grado anche in virtù del fatto che il sinistro si verificò in piena estate ed in un orario, le 14:30, in cui si deve presumere che la luce solare fosse piena ed accecante.

Avverso la decisione del Tribunale di Brindisi l’automobilista propone appello insistendo per la inutilizzabilità delle dichiarazioni stragiudiziali rese sul luogo del sinistro.

Si costituisce la Compagnia assicuratrice designata dal Fondo Vittime della Strada che evidenzia l’errato richiamo del danneggiato al principio di matrice penalistica secondo il quale la prova si forma nel dibattimento, mentre in materia civile, il giudice decide sulla base di tutti gli allegati e secondo quanto provato sulla scorta di tutti gli atti acquisiti nella causa. Evidenzia, inoltre, la impossibilità di richiamare la presunzione di cui all’art 2054 c.c.  poiché non si è verificato lo scontro tra veicoli, e la inattendibilità della dichiarazioni testimoniali rese.

La Corte d’Appello accoglie parzialmente il gravame ed evidenzia che “non deve prescindersi dal rigoroso onere probatorio a carico del danneggiato  e si deve dare atto che non solo la prova formata nel giudizio ma anche quella documentale allegata agli atti, va presa in considerazione dal giudice civile insieme anche alle presunzioni e alle valutazioni tecniche del CTU”.

Condivide la Corte che le prove testimoniali vengano valutate sotto il profilo della attendibilità anche con riferimento alle risultanze stragiudiziali.

Applicando questi principi  osserva che  pur essendo confermato il contenuto del verbale, il riferimento alla presenza di un colpo di sonno non può essere considerato decisivo ai fini della ricostruzione della dinamica del sinistro e della esclusione della presenza di una terza auto.

Emerge quindi un “riferito” colpo di sonno riportato come dichiarazione verbale e una diversa ricostruzione di valore logico altrettanto coerente ( presenza di una auto ferma in curva che ripartiva improvvisamente) indicata dal tecnico come compatibile ipotesi di ricostruzione della dinamica del sinistro .

Nella immediatezza dei fatti, evidenzia la Corte, nessuno dei soggetti rinvenuti sul posto dai verbalizzanti fornisce una descrizione della dinamica (né in un senso né nell’altro) perché non ricordano nulla.

In un tale quadro probatorio  deve assumere valore fondamentale l’esame della prova testimoniale.  

Sul punto, le censure in ordine alla errata valutazione delle risultanze istruttorie lamentate dall’appellante colgono nel segno in quanto non può non può essere esclusa l’attendibilità del teste per il fatto che la sua presenza non sia stata menzionata dai verbalizzanti.

Non è convincente quindi la valutazione del Tribunale che ritiene implausibile che tale teste si sia allontanato senza fornire le generalità ai verbalizzanti.

Il teste invece, osserva la Corte, effettua una ricostruzione precisa della dinamica del sinistro con dovizia di particolari e nulla esclude che un testimone oculare non sia stato identificato dai verbalizzanti anche in considerazione del fatto che trattavasi di un incidente con feriti gravi che ingombrava il centro di una strada provinciale per cui non è inverosimile che gli altri automobilisti si siano preoccupati di liberare il campo.

La ricostruzione dei fatti fornita non è in contrasto con nessuna delle dichiarazioni rese sia nel corso del giudizio e sia prima del giudizio e pertanto non può considerarsi inattendibile o non veritiero.

I due testi rendono dichiarazioni conformi tra loro e conformi con la descrizione della dinamica. Tale ricostruzione è tecnicamente plausibile e non si pone in contrasto con i rilievi di fatto operati dai verbalizzanti. Né con le dichiarazioni rese nella immediatezza che non fornivano una dinamica differente.

Deve quindi ritenersi provata da parte del danneggiante la presenza di un’auto bianca che , parcheggiata sul lato destro della strada, in corrispondenza della curva, improvvisamente si immetteva nella corsia di marcia  costituendo un ingombro improvviso e non prevedibile e provocando lo spostamento verso la carreggiata opposta.

Oltretutto la presenza di muretti a secco e di alberi di olivo impedivano una diversa manovra di emergenza verso destra.

Tuttavia la Corte non sottovaluta il riferito “colpo di sonno” che risulta dal verbale e  considera che con la prudenza esigibile in presenza di curva in una strada a doppio senso di circolazione il danneggiato  avrebbe potuto rallentare o fermarsi dietro l’auto che stava ripartendo.

Per tale ragione viene dichiarata una condotta di guida distratta da parte del danneggiato che influisce ai sensi dell’art 1227 c.c nella quantificazione del danno che andrà ripartito con i principi della corresponsabilità nella causazione del danno.

La Corte ritiene che il risarcimento del danno invocato sia dovuto a favore del danneggiato solo nella misura del 50% e quindi dalla quantificazione dell’importo complessivo di € 54.500,00 vada decurtato il 50% addivenendosi a un danno liquidabile nell’importo di € 27.250,00.

Avv. Emanuela Foligno

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2 Commenti

  1. Vorrei sapere se è legittimo multare ai sensi dell’art. 180 VIII comma del codice della strada una persona che non si presenti per rendere la propria dichiarazione in merito ad un sinistro stradale. Ho letto la norma, e non mi pare che abbia a che fare con le dichiarazioni sulla dinamica del sinistro, ma con i documenti di circolazione. Mi sembra poi che se la persona dovesse essere sentita per possibili risvolti penalistici del sinistro, sarebbe più giusto che tale invito fosse redatto facendo riferimento all’art. 650 del Codice Penale. La vicenda non mi riguarda personalmente, ma coinvolge un conoscente. Grazie

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