Ai sensi dell’articolo 18 L. 990/1969 il terzo trasportato ha azione diretta verso l’assicurazione; tale norma fa sorgere una obbligazione ex lege dell’assicurazione verso il terzo, che è suscettibile di transazione come ogni altra obbligazione

La vicenda

Un minorenne viaggiava a bordo di un ciclomotore quale terzo trasportato, allorquando il mezzo impattava con un altro motociclo ed il primo, precipitato al suolo, riportava gravissime lesioni.

Proprietario e conducente del mezzo proposero azione contro la compagnia assicurativa del veicolo, la quale aveva definito la controversia con il terzo trasportato con una transazione stragiudiziale corrispondendo una somma a titolo di risarcimento che teneva conto sia del concorso di colpa del trasportato medesimo, il quale oltre a non dover essere tale per il tipo di motociclo su cui viaggiava, era altresì sprovvisto di casco, sia del concorso di colpa del motociclo antagonista.

Dopo aver in tali termini definito la controversia, la compagnia assicurativa aveva agito in rivalsa verso i due ricorrenti, ossia il proprietario e il conducente del mezzo, a cagione del fatto di aver dovuto corrispondere un risarcimento al terzo pur essendo il sinistro coperto da polizza.

Nel giudizio di rivalsa si costituivano i due ricorrenti contestando i presupposti del diritto della compagnia e soprattutto eccependo di non essere stati posti in condizione di partecipare alla transazione, ma di essersi a questa opposti.

Il giudice di primo grado rigettava la domanda, mentre quello d’appello riformava la sentenza ritenendo che non vi fosse mala gestio della compagnia nella conduzione e definizione di una intesa stragiudiziale volta a risarcire il terzo danneggiato, con conseguente diritto di rivalsa sui propri assicurati.

Di qui il ricorso per Cassazione. Con il primo motivo i due ricorrenti lamentavano che, così come l’assicurato proprietario del veicolo ed il conducente del medesimo, sono litisconsorti necessari nel giudizio per danni, allo stesso modo lo sono nella trattativa stragiudiziale per il risarcimento. Ed invece, essi non erano stati coinvolti in tale trattativa, ragion per cui – a loro detta – il suo esito non avrebbe potuto essere loro opposto, e di conseguenza l’assicurazione non avrebbe avuto diritto di rivalsa.

Ma il motivo è stato dichiarato infondato.

La Cassazione (Terza Sezione Civile, sentenza n. 8109/2020) ha chiarito che “altro è il rapporto processuale, che deve essere comune all’assicurato (litisconsorzio), altro è invece il rapporto (precontrattuale prima e contrattuale poi) che si instaura con le trattative stragiudiziali e termina con la conclusione di una transazione. La regola del litisconsorzio prevista per il processo non si estende di certo anche alla composizione stragiudiziale della lite, né, al contrario di quanto assunto dai ricorrenti, può ritenersi che la loro esclusione dalle trattative abbia leso il diritto di agire in giudizio o in quale modo di difendersi nella controversia con il danneggiato.

Nel merito, poi, i due ricorrenti contestavano alla compagnia di assicurazione la mala gestio, ossia di aver condotto trattative con il danneggiato e poi concluso un accordo di risarcimento con quest’ultimo, non solo estromettendo loro da tali trattative, ma altresì pur nell’espresso divieto di risarcire il terzo trasportato. Contestavano, inoltre, alla assicurazione di aver accettato di risarcire il terzo pur consapevole del comportamento illecito di quest’ultimo, che non doveva salire a bordo del motociclo e che era altresì sprovvisto di casco di protezione.

Ma anche tale censura è stata dichiarata infondata.

Come è noto, in ragione dell’articolo 18 L. 990 del 1969 il terzo danneggiato ha azione diretta verso l’assicurazione, la quale non può opporgli le eccezioni derivanti dal contratto con il danneggiante.

Secondo una ragionevole ricostruzione la norma fa sorgere una obbligazione ex lege dell’assicurazione verso il terzo, obbligazione che presuppone il contratto ed il fatto illecito dell’assicurato ai danni del terzo, ma che, verificatisi questi due presupposti, ha la sua fonte nella stessa legge.

L’obbligazione ex lege è suscettibile di transazione come ogni altra obbligazione. La compagnia, dunque, nel concludere una transazione con il terzo danneggiato altro non fa che transigere una propria obbligazione, senza che venga in discussione un mandato da parte del danneggiante, e senza che dunque rilevi la natura (revocabile o meno) di tale mandato.

È per questo che la medesima norma consente poi alla assicurazione di agire in rivalsa.

Quanto invece alla censura relativa alla mala gestio dell’assicurazione consistita nel fatto di aver risarcito un terzo trasportato pur sapendo della sua condotta colpevole e concorrente nel danno, il Supremo Collegio, ha osservato che in realtà la Corte di merito, nell’escludere la mala gestio, non aveva affatto trascurato il concorso di colpa del danneggiato, in quanto aveva preso atto che la compagnia, nella transazione al concorso colpevole del danneggiato aveva comunque dato peso a tale circostanza, decurtando dal totale la parte ascrivibile al terzo danneggiato, così che la transazione non poteva dirsi mal gestita.

Con l’ultimo motivo di ricorso, i due ricorrenti di dolevano della violazione degli articoli 91 e 92 c.p.c. Entrambi lamentavano il fatto che, pur essendo stato condannato in sede di rivalsa il solo proprietario del motociclo, la condanna alle spese aveva riguardato anche il conducente, che invece non era risultato soccombente.

Il motivo è stato accolto. Il Supremo Collegio ha affermato che “non può disporsi condanna alle spese del soggetto non soccombente, che anzi sia risultato vittorioso in giudizio”.

Avv. Sabrina Caporale

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