Il terzo trasportato per ottenere il risarcimento del danno deve promuovere azione diretta nei confronti dell’impresa di assicurazione del veicolo sul quale era a bordo al momento del sinistro

L’azione del terzo trasportato

La vittima di un incidente stradale aveva agito in giudizio contro la compagnia assicurativa per la r.c.a. del motociclo a bordo del quale si trovava, quale terzo trasportato al momento del sinistro.

Specificava di avere riportato, a causa dell’incidente, danni fisici quantificabili “nella complessiva somma di euro 40.000,00 comprendendo in essa il danno biologico, personalizzato in considerazione della gravità delle lesioni, della durata della malattia e del grado di sofferenza psico – fisica patito, ivi comprese le spese mediche sostenute e documentate”.

L’incidente si era verificato allorquando il conducente del motociclo, giunto ad una rotatoria, perdeva il controllo del proprio mezzo, rovinando sul selciato unitamente al ciclomotore e alla trasportata. Quest’ultima riportava lesioni fisiche per le quali veniva trasportata in ambulanza presso il P.S. del presidio ospedaliero locale dove i sanitari, diagnosticandole una ” frattura sovra intercondilo idea gomito sin con lussazione articolare” e uno stato di acuta anemia post emorragica, ne disponevano il ricovero d’urgenza e la sottoponevano dapprima ad una trasfusione e successivamente alla “riduzione cruenta di frattura dell’omero con fissazione interna”.

L’azione risarcitoria del terzo trasportato: il riferimento normativo

Ai sensi dell’art. 141 C.d.a., il terzo trasportato per ottenere il risarcimento deve promuovere, nei confronti dell’impresa di assicurazione del veicolo sul quale era a bordo al momento del sinistro, la procedura di risarcimento prevista dall’art 148. L’azione diretta avente ad oggetto il risarcimento deve essere esercitata nei confronti dell’impresa di assicurazione del veicolo sul quale il danneggiato era a bordo al momento del sinistro nei termini di cui all’art. 145 (Cass. Ordinanza n. 29276 del 12.12.2008).

Non è necessario che la parte istante fornisca la prova delle modalità con cui si sia svolto l’incidente, al fine di individuare la responsabilità del conducente, in quanto l’art. 141 c.d.a. non prevede tale accertamento e la responsabilità della compagnia assicuratrice del vettore prescinde “dall’accertamento della responsabilità dei conducenti dei veicoli coinvolti nel sinistro”. La domanda attorea, quindi, è stata correttamente introdotta in quanto il terzo può agire direttamente nei confronti della Compagnia assicuratrice del veicolo sul quale viaggiava.

Tanto premesso, il Tribunale di Catania (Quinta Sezione, sentenza n. 486/2020) ha accolto la domanda di risarcimento perché fondata nel merito.

L’attrice aveva dato prova dell’evento storico del sinistro, della sua presenza, in qualità di trasportata, sul motociclo assicurato con la compagnia convenuta in giudizio e delle lesioni subite.

L’unico teste escusso, la cui deposizione era stata dettagliata, coerente e del tutto convincente, aveva confermato totalmente la ricostruzione del sinistro prospettata dall’attrice nell’atto di citazione.

Il consulente tecnico d’ufficio aveva accertato che i danni subiti da quest’ultima fossero in rapporto di causalità materiale con l’incidente, secondo la dinamica descritta in citazione ed aveva riconosciuto un danno biologico stimabile nella misura del 8% che aveva comportato un periodo di inabilità temporanea assoluta di giorni 15, un periodo di inabilità temporanea parziale al 75% di giorni 25, un periodo di inabilità temporanea parziale al 50% di giorni 20 e infine un periodo di inabilità temporanea parziale al 25% di giorni 20.

La pronuncia delle Sezioni Unite

La Corte di Cassazione, a Sezioni Unite, con la sentenza n.26973/2008 ha evidenziato che “il danno non patrimoniale è una categoria ampia e omnicomprensiva, all’interno della quale non è possibile ritagliare ulteriori sottocategorie, se non con valenza meramente descrittiva. E, pertanto la sofferenza morale non è che uno dei molteplici aspetti di cui il giudice deve tenere conto nella liquidazione dell’unico e unitario danno non patrimoniale, e non un pregiudizio a se stante”. In tale pronuncia la S.C. ha aggiunto che “il danno non patrimoniale va risarcito integralmente ma senza duplicazioni: deve pertanto ritenersi sbagliata la prassi di liquidare in caso di lesioni della persona sia il danno morale che quello biologico”.

Quindi, con riferimento ai cosiddetti “danni non patrimoniali diversi” (morale, esistenziale, alla vita di relazione) le Sezioni Unite della Cassazione hanno individuato i seguenti due principi che devono essere sempre tenuti in considerazione nella liquidazione del danno non patrimoniale: 1) il principio secondo il quale l’ampia nozione di danno non patrimoniale impone la considerazione di tutte le singole conseguenze pregiudizievoli derivanti dalla lesione dell’interesse e, pertanto, non soltanto le mere sofferenze psichiche che in passato venivano qualificate come danno morale c.d. soggettivo ma anche le ripercussioni sull’esistenza delle persone, ricondotte sotto le categorie del danno biologico o del danno esistenziale; 2) il principio secondo il quale vanno evitati tutti i rischi di duplicazioni risarcitorie ossia il rischio di risarcire due volte la stessa conseguenza pregiudizievole, ossia lo stesso danno, definendolo in modo diverso.

Il risarcimento del danno non patrimoniale

Pertanto, se sono solo due le categorie di danno risarcibili, va però tenuto in considerazione che la categoria del danno non patrimoniale può risultare composta da una somma di pregiudizi o di voci risarcitorie che, benché non liquidate autonomamente, devono essere considerate ai fini della liquidazione integrale del danno.

Le Sezioni Unite hanno, quindi, concluso per la inammissibilità nel nostro ordinamento di un’autonoma categoria di danno esistenziale inteso quale pregiudizio alle attività non remunerative della persona in quanto questa comporterebbe una duplicazione risarcitoria. Quanto al danno morale la stessa giurisprudenza di legittimità ha precisato che il danno non patrimoniale da lesione alla salute costituisce una categoria ampia ed omnicomprensiva nella cui liquidazione il giudice deve tenere conto di tutti i pregiudizi concretamente patiti dalla vittima senza duplicare il risarcimento attraverso l’attribuzione di nomi diversi a pregiudizi identici. Tale affermazione consente di ritenere che il ristoro del pregiudizio rappresentato dalla sofferenza fisica e psichica (prima denominato danno morale) potrà continuare ad essere risarcito sotto forma di adeguamento del danno biologico.

La decisione

Ebbene, nel caso in esame, il Tribunale del capoluogo siciliano ha liquidato al terzo trasportato le seguenti somme, facendo applicazione dei parametri di riferimento individuati dalle Tabelle del Tribunale civile di Milano del 2018: euro 25.967,49 a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale; euro 7,75 per danno patrimoniale oltre interessi al tasso legale e rivalutazione monetaria dal versamento al soddisfo.

Avv. Sabrina Caporale

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