La mancata partecipazione, senza una valida giustificazione, al procedimento di mediazione (obbligatoria o demandata) costituisce condotta di per sé grave, passibile di sanzione
Il Tribunale di Roma ha condannato il Comune di Roma Capitale alla maxi sanzione di 18.000 euro per non aver partecipato alla mediazione demandata dal giudice, a titolo di responsabilità aggravata di cui all’art.96 III° comma c.p.c.
La vicenda
I fatti risalgono al 30 e 31 gennaio del 2014. L’attrice premetteva di esercitare l’attività di Officina, Carrozzeria, Elettrauto, Gommista e Revisione auto all’interno di un capannone con destinazione artigianale, della superficie di mq 633,50 sito in Roma.
Esponeva che a seguito del forte temporale che aveva colpito la città di Roma nelle giornate del 30 e 31 gennaio 2014 (ed in particolare il Quartiere di Prima Porta all’interno del quale è sito lo stabile anzidetto), l’immobile era stato invaso dalle acque piovane, con conseguente integrale allagamento dei locali.
L’innalzamento del livello dell’acqua aveva interessato tutte le aree dello stabile, sommergendo tutti gli impianti, le attrezzature elettroniche e meccaniche utilizzate nell’esercizio delle attività summenzionate, comprese le attrezzature hardware per la revisione auto, il magazzino ricambi, gli archivi cartacei (comprensivo tanto degli archivi revisioni, nonché buona parte dell’archivio contabile contenente fatture, libri e documenti), ed anche gli autoveicoli presenti tanto all’interno, quanto all’esterno degli stessi.
La responsabilità del Comune di Roma (?)
Ad avviso di parte attrice, l’evento climatico del 30 e 31 gennaio 2014, episodio particolarmente gravoso di cui si era parlato sui principali quotidiani e siti web nazionali, era stato ampiamente previsto nei giorni precedenti dalle stazioni meteo; pertanto i danni al capannone erano imputabili unicamente a negligenza del Comune di Roma per il mancato funzionamento delle idrovore e dall’insufficente manutenzione dei tombini.
Il Comune di Roma si costituiva e contestava sia nell’an che nel quantum le domande avversarie, rilevando in particolare che nel caso di specie si era trattato di un evento temporalesco di eccezionale intensità tale da integrare il caso fortuito.
Il giudice, disposta ed acquisita consulenza tecnica, disponeva la mediazione demandata.
L’attrice accettava la proposta del giudice, a differenza del Comune di Roma che neppure si presentava in mediazione.
Il giustificato motivo per non aderire alla mediazione
Il nuovo testo dell’art.8 del decr.lgsl.28/10 prevede che al primo incontro e agli incontri successivi, fino al termine della procedura, le parti devono partecipare con l’assistenza dell’avvocato. Durante il primo incontro il mediatore chiarisce alle parti la funzione e le modalità di svolgimento della mediazione. Il mediatore, sempre nello stesso primo incontro, invita poi le parti e i loro avvocati a esprimersi sulla possibilità di iniziare la procedura di mediazione e, nel caso positivo, procede con lo svolgimento. La norma è stata, condivisibilmente, interpretata dalla giurisprudenza nel senso che solo in presenza di ragioni formali dirimenti (più precisamente di questioni pregiudiziali che ne impediscano la procedibilità) sia ammissibile fermarsi alla fase introduttiva del primo incontro senza procedere oltre.
In questo contesto, non è frequente ravvisare un caso in cui possa sussistere un giustificato motivo che autorizzi l’assenza tout court davanti al mediatore della parte convocata.
In ogni caso l’onere di allegare e provare la sussistenza di una valida giustificazione incombeva all’Ente Territoriale che non l’aveva assolta.
L’adito Tribunale di Roma (25/5/2020), dinanzi al quale si è celebrato il procedimento, ha peraltro ricordato che “la partecipazione al procedimento di mediazione demandata è obbligatoria per legge e che proprio in considerazione di ciò NON è giustificabile una negativa e generalizzata scelta aprioristica di rifiuto e di non partecipazione al procedimento di mediazione. Neppure ove tale condotta muova dal timore di incorrere in danno erariale a seguito della conciliazione. Del resto, il decreto legislativo nr 28/2010, nel disciplinare la mediazione, sia dal punto di vista attivo che passivo, non fa alcuna eccezione per quanto riguarda l’ente pubblico. In altre parole, le P.A. hanno, in questa materia, gli stessi oneri e obblighi di qualsiasi altro soggetto.
Peraltro, nel caso di specie, – ha sottolineato il tribunale capitolino – sussistevano elevate possibilità di pervenire ad un accordo conveniente anche per il Comune di Roma.
Risulta pertanto comprovato che non sussisteva un giustificato motivo per la mancata comparizione del Comune di Roma nel procedimento di mediazione; ma che tale rifiuto fosse irragionevole, illogico e contrario allo spirito ed alla lettera della legge.
Le conseguenze della mancata comparizione del Comune di Roma, senza giustificato motivo
La mancata partecipazione, senza una valida giustificazione, al procedimento di mediazione (obbligatoria o demandata), – ha affermato il giudice di primo grado – costituisce condotta di per sé grave perché idonea a determinare la introduzione ovvero, se già pendente, l’incrostazione ed il prolungamento di una controversia in un contesto giudiziario, quello italiano, già ampiamente saturo nei numeri e troppo dilatato nella durata.
Del resto nel caso in esame, il C.T.U. aveva accertato che l’alluvione della zona di Prima Porta avvenuta tra il 31 gennaio e il 4 febbraio 2014 (i conseguenti documentati danni, anche fotografie molto significative al riguardo) fosse stata determinata dalle seguenti cause: dal verificarsi di un evento piovoso eccezionale che ha colpito l’intera città di Roma; problematiche strutturali impiantistiche già note alle autorità competenti, come risulta dallo studio commissionato dallo stesso Comunedi Roma dal 2006, ovvero: insufficienza del reticolo fognario e delle sezioni dei fossi di drenaggio superficiale; malfunzionamento e insufficienza degli impianti idrovori esistenti.
E che i danni causati alla parte attrice ammontavano complessivamente alla somma di 53.746,92 euro .
Era chiaro dunque che le inadempienze di Roma Capitale avessero contribuito all’allagamento dei locali della società attrice.
Tanto premesso, l’adito Tribunale, ha affermato che solo una parte dei danni subiti fosse imputabile al Comune di Roma, “dovendosi tenere in debito conto la circostanza che l’evento temporalesco, di natura eccezionale, avrebbe comunque causato danni alle proprietà, anche in presenza di adempimento agli obblighi che in base ai principi espressi dall’art. 2051 cc (pienamente applicabile alla fattispecie) incombevano sul proprietario (Roma Capitale)”.
In via equitativa, non essendo altrimenti possibile un’esatta quantificazione, il Comune è stato ritenuto responsabile all’80% e condannato a risarcire la somma complessiva di 43.000 euro.
E, non avendo partecipato, ingiustificatamente, al procedimento di mediazione al quale era stata convocata la stessa è stata anche condannata al versamento all’Erario di una somma corrispondente al contributo unificato dovuto per il giudizio.
La responsabilità aggravata di cui all’art.96 III° comma cpc
Il Tribunale di Roma ha stabilito che la possibilità di applicare l’art. 95 c.p.c., nel caso di ingiustificata partecipazione della parte convocata al procedimento di mediazione deriva dai seguenti e convergenti parametri logico-sistematici:
- il disvalore del rifiuto di partecipare all’incontro è quindi, all’evidenza, ben più elevato rispetto al caso della mediazione obbligatoria;
- l’applicazione della misura sanzionatoria (dell’art.96 III°) non è una conseguenza automatica della mancata partecipazione, ma di una valutazione specifica e complessiva della condotta del soggetto renitente con riferimento, fra l’altro ma non solo, all’assenza di giustificati motivi per non partecipare ed al grado di probabilità del raggiungimento di un accordo in caso di partecipazione (fattore quest’ultimo che, in questo caso il giudice aveva ben evidenziato nell’ordinanza di invio); cosicché tanto più alte ed evidenti si appalesano tali possibilità tanto più grave e meritevole di sanzione (art.96 c.p.c.) si connota l’ingiustificato rifiuto;
- la doverosità della partecipazione delle parti al procedimento di mediazione, se è predicata in modo diretto dalla legge per quanto riguarda la parte onerata dalla condizione di procedibilità, e solo indiretto, come si argomenta dal contenuto dell’art. 8 co.4 bis decr.lgsl.28/10, per quanto riguarda il convenuto, acquista ben più pregnante spessore e cogenza, quanto a quest’ultimo, a seguito della mediazione demandata riformata, nella quale l’ordine (e non come nel testo previgente un mero invito), del giudice si rivolge direttamente a tutte le parti, nessuna esclusa, rendendo manifesta ed esplicita la doverosità della partecipazione al procedimento di mediazione.
L’applicazione dell’art.96 co.III° c.p.c. alla fattispecie della mancata partecipazione al procedimento di mediazione demandata
Ne consegue che l’applicazione dell’art.96 co.III° c.p.c. alla fattispecie della mancata partecipazione al procedimento di mediazione demandata non è solo questione ed interesse dell’istituto della mediazione, ma ben di più e prima, di disciplina del processo e di condotta processuale, che si qualifica scorretta e sanzionabile proprio nella misura in cui senza valida ragione viene disatteso un ordine legalmente dato dal giudice.
L’applicazione dell’art. 96 III° può avere inoltre, nel contesto di cui si discute, la funzione di un salutare e necessario riequilibrio del sistema sanzionatorio della mediazione, altrimenti palesemente sbilenco.
L’art. 96 dispone, inoltre, che (per quel che interessa) “In ogni caso, quando pronuncia sulle spese ai sensi dell’articolo 91, il giudice, anche d’ufficio, può altresì condannare la parte soccombente al pagamento, a favore della controparte, di una somma equitativamente determinata”.
L’ammontare della somma deve essere rapportato :
- Allo stato soggettivo del responsabile, perché il dolo e la cosciente volontarietà della condotta censurabile ex art. 96 co.III° è più grave della colpa. In questo caso vi era stata una volontaria condotta del Comune di Roma, che disattendendo il motivato e ragionevole invito del giudice di cercare di trovare un conveniente accordo tenendo conto di quanto argomentato nell’ordinanza, ha preferito portare la causa alle estreme conseguenze, aggravando inutilmente il lavoro del giudice, piuttosto che ragionare e discutere responsabilmente in sede conciliativa, con un sicuro risparmio anche per le casse dell’ente territoriale.
- Alla qualifica ed alle caratteristiche del responsabile, persona fisica o giuridica che sia, ed alla sua maggiore o minore capacità anche in termini organizzativi, di preparazione professionale, culturale, tecnica, di assumere condotte consapevoli. In questo caso la condotta del Comune non era scusabile, trattandosi, invero, di un ente di grandi dimensioni.
- Alla necessità che in relazione alle caratteristiche del soggetto responsabile, ed in particolare alla sua capacità patrimoniale, la condanna ex art.96 co III° c.p.c. costituisca un efficace deterrente ed una sanzione significativa ed avvertibile.
Insomma alla luce di tutte queste considerazioni, il Comune di Roma Capitale è stato condannato anche a pagare l’ulteriore somma di 18.000 euro, in favore della parte attrice, in applicazione dell’art.96 co.III c.p.c.
Avv. Sabrina Caporale
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