Assente alla procedura obbligatoria di mediazione: in mancanza di tempestiva eccezione del convenuto e, ove il giudice di primo grado non abbia provveduto al relativo rilievo d’ufficio, è precluso al giudice di appello di rilevare l’improcedibilità della domanda

La vicenda

L’attore agì in giudizio dinanzi al Tribunale di Pesaro, chiedendo la condanna della convenuta al pagamento della somma di 17.532,00 pari a trentasei mensilità dell’ultimo canone corrisposto, a titolo risarcitorio ai sensi dell’art. 3, commi 3 e 5, legge n. 431 del 1998, per non aver venduto l’immobile a lui locato nei dodici mesi previsti dalla legge, nonostante la mancata rinnovazione del contratto di locazione.

Soltanto in appello, fu dichiarata l’improcedibilità della domanda poiché l’attore aveva omesso ingiustificatamente di partecipare personalmente alla procedura di mediazione di cui all’art. 8 del d.lgs. n. 28/2010.

Il ricorso per Cassazione

La vicenda è giunta in Cassazione. Tra gli altri motivi, il ricorrente ha dedotto l’errore commesso dal giudice dell’appello rilevando che l’improcedibilità della domanda per mancato esperimento del procedimento di mediazione deve essere eccepita dal convento a pena di decadenza o rilevata d’ufficio dal giudice non oltre la prima udienza, mentre nel caso in esame, né controparte, né tanto meno il giudice di primo grado avevano sollevato alcuna eccezione sul punto.

Ed inoltre, qualora il giudice dell’appello ravvisi un’ipotesi di improcedibilità della domanda per mancato e/o errato esperimento della mediazione, egli ha facoltà di sanare il vizio rinviando le parti alla mediazione e comunque deve indagare sulla possibilità di consentire nuovamente la mediazione tenendo conto della natura della causa, dello stato di istruzione e del comportamento delle parti.

Il giudizio di legittimità

La Corte di Cassazione (Terza Sezione Civile, sentenza n. 32797/2019) ha accolto il ricorso perché fondato. Per l’effetto la sentenza è stata cassata con rinvio della causa alla Corte d’appello di Ancona.

L’art. 5 comma 1-bis d.lgs. n. 28 del 2010 prevede quanto segue: “Chi intende esercitare in giudizio un’azione relativa a una controversia in materia di condominio, diritti reali, divisione, successioni ereditarie, patti di famiglia, locazione, comodato, affitto di aziende, risarcimento del danno derivante da responsabilità medica e sanitaria e da diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di pubblicità, contratti assicurativi, bancari e finanziari, è tenuto, assistito dall’avvocato, preliminarmente a esperire il procedimento di mediazione ai sensi del presente decreto ovvero i procedimenti previsti dal decreto legislativo 8 ottobre 2007, n. 179, e dai rispettivi regolamenti di attuazione ovvero il procedimento istituito in attuazione dell’articolo 128- bis del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni, per le materie ivi regolate. L’esperimento del procedimento di mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale. La presente disposizione ha efficacia per i quattro anni successivi alla data della sua entrata in vigore. Al termine di due anni dalla medesima data di entrata in vigore è attivato su iniziativa del Ministero della giustizia il monitoraggio degli esiti di tale sperimentazione. L’improcedibilità deve essere eccepita dal convenuto, a pena di decadenza, o rilevata d’ufficio dal giudice, non oltre la prima udienza. Il giudice ove rilevi che la mediazione è già iniziata, ma non si è conclusa, fissa la successiva udienza dopo la scadenza del termine di cui all’articolo 6. Allo stesso modo provvede quando la mediazione non è stata esperita, assegnando contestualmente alle parti il termine di quindici giorni per la presentazione della domanda di mediazione. Il presente comma non si applica alle azioni previste dagli articoli 37, 140 e 140-bis del codice del consumo di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, e successive modificazioni”.

La decisione

Come risulta evidente dalla disposizione, l’improcedibilità deve essere eccepita dal convenuto, a pena di decadenza, o rilevata d’ufficio dal giudice, non oltre la prima udienza del giudizio di primo grado. In tal senso è l’orientamento della Suprema Corte.

In mancanza della tempestiva eccezione del convenuto, ove il giudice di primo grado non abbia provveduto al relativo rilievo d’ufficio, è pertanto precluso al giudice di appello di rilevare l’improcedibilità della domanda.

Nella vicenda in esame, erano mancati alla prima udienza del giudizio di primo grado sia l’eccezione della parte che il rilievo d’ufficio da parte del giudice.

Come affermato dalla Cassazione con la sentenza n. 27433/2018 nello stadio d’appello è previsto solo una facoltà del giudice di creare la condizione di procedibilità alla luce di una valutazione discrezionale.

Viene infatti stabilito dall’art. 5 comma 2 che «il giudice, anche in sede di giudizio di appello, valutata la natura della causa, lo stato dell’istruzione e il comportamento delle parti, può disporre l’esperimento del procedimento di mediazione; in tal caso, l’esperimento del procedimento di mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale anche in sede di appello».

La redazione giuridica

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