Non ha diritto al compenso l’avvocato che viola i doveri informativi in materia di mediazione: la Cassazione ha confermato la pronuncia di annullamento del contratto d’opera professionale concluso tra le parti relativo alla fase successiva all’attività stragiudiziale

La vicenda

Con atto di citazione un avvocato aveva citato in giudizio i propri clienti al fine di accertare l’esistenza del rapporto professionale intercorso tra di loro ed ottenere il compenso per l’attività espletata in loro favore in relazione a due processi penali e a una vertenza civile, nonché al pagamento del danno non patrimoniale.

I due convenuti, costituitisi in giudizio contestarono le domande proposte, eccependo l’invalidità del contratto di incarico professionale per mancato adempimento da parte del primo dell’obbligo informativo di cui al D.Lgs. n. 28 del 2010, art. 4. Presentarono pertanto, domanda riconvenzionale al fine di ottenere la restituzione delle somme da loro versate a titolo di acconti nonché al risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale subito.

All’esito del giudizio di primo grado, il Tribunale annullò il contratto d’opera professionale concluso tra le parti – limitatamente alla fase successiva all’attività stragiudiziale della lite civile- a fronte del mancato assolvimento da parte dell’avvocato dei doveri informativi ai sensi dell’art. 4, comma 3 del D.Lgs. n. 28 del 2010; rigettò pertanto le domande attoree e accolse quella proposta in via riconvenzionale dai convenuti.

La pronuncia è stata confermata dapprima in appello ed infine dai giudici della Seconda Sezione Civile della Cassazione (n. 31852/2019).

Il ricorso per Cassazione

Quattordici motivi di ricorso tutti rigettati. A detta del ricorrente la corte d’appello aveva omesso di considerare che i suoi clienti ebbero a commissionargli “una semplice bozza dell’atto di citazione”, bozza rispetto alla quale “non appariva necessaria alcuna informativa sulla mediazione”.

La censura è stata giudicata palesemente contraddittoria. E infatti, l’attore aveva chiesto il compenso per “la redazione dell’atto di citazione relativamente alla causa civile”, distinto da quello relativo alla “fase stragiudiziale” della lite. “Delle due una!” Ed invero – hanno affermato gli Ermellini “o l’atto faceva ancora parte della fase stragiudiziale, preparatoria, fase per quale non si poneva l’obbligo di informazione e per la quale era stato riconosciuto il compenso dai giudici di merito, ovvero si era trattato della stesura di un atto giudiziale, in bozze perché poi non depositato, che presupponeva la preventiva informazione circa la possibilità di risolvere la lite in mediazione”.

La redazione giuridica

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