Zii disponibili a prendersi cura della nipote: domanda respinta

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Non basta la disponibilità degli zii a prendersi cura della minore se non vi è coesione familiare e solidità di rapporti pregressi

La Corte di Cassazione (Prima Sezione Civile, ordinanza n. 31672/2019) ha affermato che “lo stato di abbandono dei minori non può essere escluso in conseguenza della disponibilità a prendersi cura di loro, manifestata da parenti entro il quarto grado, quando non sussistano rapporti significativi pregressi tra loro ed i bambini, e neppure possano individuarsi potenzialità di recupero dei rapporti, non traumatiche per i minori, in tempi compatibili con lo sviluppo equilibrato della loro personalità. Il requisito, espressamente previsto dall’art. 12 L. n. 184 del 1983, della significatività dei rapporti con i parenti fino al quarto grado al fine di verificarne l’idoneità soggettiva e la sussistenza delle condizioni oggettive ai fini dell’affidamento dei minori è valutabile anche sotto il profilo potenziale, quando sia stata constatata l’impossibilità incolpevole di stabilire rapporti con i minori da parte dei parenti indicati dal citato art. 12” (Cass. n.9021/2018 e Cass. n. 2102/2011).

La vicenda

Di tale principio di diritto aveva fatto corretta applicazione la Corte d’Appello di Brescia, sezione minorenni, che, accertata l’insussistenza di rapporti significativi pregressi tra la minore e gli zii paterni aveva confermato lo stato di adottabilità della bambina.

Inoltre la loro manifestazione di disponibilità era giunta non tempestivamente, ciò a conferma della insussistenza di coesione familiare e di solidità dei rapporti anche con i genitori della minore.

I giudici della corte territoriale avevano inoltre, tenuto conto dei tempi di recupero di tali rapporti certamente non compatibili con lo sviluppo equilibrato della personalità della minore e dell’oggettivo radicale cambiamento – contestuale e linguistico – che ne sarebbe derivato stante la residenza degli zii in Francia. Uno stravolgimento di vita “non affrontabile senza [quel] riferimento relazionale affettivo preesistente e significativo richiesto dalla legge”.

La redazione giuridica

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