L’istituzione di aree di sosta comunali a pagamento non comporta l’assunzione dell’obbligo del gestore di custodire i veicoli su di esse parcheggiati se l’avviso “parcheggio incustodito” è esposto ed è adeguatamente percepibile
La vicenda
L’attore agì in giudizio contro il gestore dell’area di parcheggio a pagamento ove era stata rubata la propria auto, chiedendo il risarcimento del danno.
Il Tribunale di Milano accolse la domanda condannando l’ente al risarcimento del danno liquidato in 10.000 euro.
La Corte d’Appello di Milano ribaltò l’esito del processo, affermando il generale principio secondo cui il gestore, concessionario del Comune, di un’area di parcheggio senza custodia non è responsabile del furto del veicolo in sosta (Sezioni Unite, sentenza n. 14319/2019).
Il riferimento normativo
La legge n. 122 del 1989 ha previsto la possibilità per i Comuni di stabilire aree destinate a parcheggio a pagamento con riscossione mediante dispositivi di controllo della durata e dell’accesso senza custodia del veicolo, fissando le relative tariffe.
In tal modo, il legislatore ha inteso rimandare all’ente locale il potere di regolamentare la sosta dei veicoli privati nelle aree in questione, riconoscendo al singolo utente l’opzione se affidare il veicolo durante la sosta con garanzie di custodia ovvero utilizzare l’aria di interscambio postagli a disposizione con modalità di accesso e di pagamento semplificato e a costi più contenuti rispetto al parcheggio con custodia.
In quest’ottica l’utente deve essere posto in condizione di una scelta consapevole della natura della propria opzione; perciò l’offerta al pubblico deve essere chiara e ben connotata nella sua entità.
Nel caso di specie, tali requisiti di offerta la pubblico sussistevano, poiché all’esterno del parcheggio era affisso un avviso dal quale risultava che l’azienda non rispondeva in caso di furto del veicolo.
Tanto è bastato per escludere l’applicazione dell’art. 1341 c.c.; al contrario, il contratto intercorso tra l’utente e la convenuta dove qualificarsi come contratto atipico di parcheggio non custodito caratterizzato da adeguato sinallagma tra le rispettive prestazioni di corrispettivo per la locazione o comodato del cosiddetto posto auto e responsabilità limitata alla struttura dell’area.
La pronuncia della Corte d’Appello milanese è stata confermata dai giudici della Suprema Corte (Seconda Sezione Civile, ordinanza n. 31979/2019) i quali hanno ribadito il seguente principio di diritto: «L’istituzione da parte dei comuni, previa deliberazione della Giunta, di aree di sosta a pagamento ai sensi dell’art. 7, comma 1, lett. f) del d.lgs. n. 285/1992 (codice della strada) non comporta l’assunzione dell’obbligo del gestore di custodire i veicoli su di esse parcheggiati se l’avviso “parcheggio incustodito” sia esposto in modo adeguatamente percepibile prima della conclusione del contratto (artt. 1326, primo comma, e 1327 c.c.), ne consegue che il gestore, concessionario del comune non è responsabile del furto del veicolo in sosta nell’area all’uopo predisposta».
Nella specie, la Corte d’appello aveva accertato sulla base delle risultanze istruttorie la presenza del cartello che avvisava l’utenza che le automobili parcheggiate non sarebbero state custodite.
Dunque, la Cassazione ha ribadito che l’obbligo di custodia non può sorgere dalle modalità concrete di organizzazione della sosta (quali ad esempio, l’adozione di recinzioni, di speciali modalità di accesso ed uscita, o dispositivi di controllo o la presenza di un piano interrato chiuso) con la conseguenza che, nel caso di specie, doveva ritenersi esclusa la responsabilità del gestore per la custodia dei veicoli parcheggiati nell’area di sosta, a tal fine predisposta.
La redazione giuridica
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