L’accertamento dell’inadempimento imputato al medico non fa venir meno i presupposti della responsabilità della struttura sanitaria, ai sensi dell’art. 1228 cod. civ.
Il principio di diritto
“In tema di danni da “malpractice” medica nel regime anteriore alla legge n. 24 del 2017, nell’ipotesi di colpa esclusiva del medico la responsabilità dev’essere paritariamente ripartita tra struttura sanitaria e medico, nei conseguenti rapporti tra gli stessi, eccetto che negli eccezionali casi d’inescusabilmente grave, del tutto imprevedibile e oggettivamente improbabile devianza dal programma condiviso di tutela della salute cui la struttura risulti essersi obbligata”. È quanto ha affermato la Terza Sezione Civile della Cassazione in una recente sentenza (n. 28987/2019).
La vicenda
La vertenza giudiziaria era cominciata nel 2005 quando l’attrice convenne in giudizio il medico e la struttura sanitaria al fine di ottenere il risarcimento di tutti i danni patiti in seguito al triplice intervento di mastoplastica al seno, inizialmente riduttiva, poi additiva, ed infine di revisione chirurgica delle connesse cicatrici, erroneamente eseguito e non rimediato dalle operazioni successive.
In primo grado la domanda fu accolta, con conseguente condanna in solido dei due convenuti al ristoro dei danni patiti dalla paziente.
La Corte di appello confermò la decisione osservando, in particolare, che “la responsabilità del medico si estende automaticamente ai sensi dell’art. 1228, cod. civ., alla struttura che se ne è avvalsa per i propri fini permettendo l’espletamento della prestazione sanitaria, non potendo al contempo farsi alcuna differenza, quanto alla graduazione delle colpe, tra chi aveva male eseguito gli interventi e chi avrebbe dovuto assicurare un’esecuzione da parte di persona idonea”.
Il ricorso per Cassazione
Contro tale pronuncia ha proposto ricorso la Casa di Cura lamentando l’errata applicazione delle norme civilistiche in materia di responsabilità solidale e azione di regresso, giacché la corte territoriale avrebbe dovuto affermare l’esclusiva responsabilità del medico.
La Corte di Cassazione ha da subito precisato che, in tema di responsabilità medica, sono prospettabili, in astratto, tre diverse soluzioni, al fine di identificare i limiti quantitativi dell’azione di rivalsa:
a) danno da “malpractice” medica addebitato alla sola struttura, senza diritto di rivalsa nei confronti del medico, quando la condotta degli ausiliari si ritenga inserita, senza deviazioni, nel percorso attuativo dell’obbligazione assunta, collocandosi “tout court” nell’area del rischio dell’impresa sanitaria;
b) danno da “malpractice” addebitata, in sede di rivalsa, al solo sanitario nel caso di colpa esclusiva di quest’ultimo nella produzione dell’evento di danno – soluzione oggi significativamente esclusa in modo testuale dalla menzionata riforma del 2017, che non prevede, peraltro, effetti retroattivi – con diritto di rivalsa integrale per l’intero importo risarcitorio corrisposto al danneggiato dalla struttura, facendo così ricadere, sia pur indirettamente, l’intera obbligazione risarcitoria sull’operatore sanitario, al pari di quanto legittimamente predicabile in una corrispondente vicenda di corresponsabilità solidale di tipo contrattuale tra coobbligati;
c) danno da “malpratice” ripartito tra struttura e sanitario, anche in ipotesi di colpa esclusiva di quest’ultimo, salvo i casi, del tutto eccezionali, di inescusabilmente grave, del tutto imprevedibile e oggettivamente improbabile devianza da quel programma condiviso di tutela della salute: si pensi al sanitario che esegua senza plausibile ragione un intervento di cardiochirurgia fuori della sala operatoria dell’ospedale.
Tale ultima impostazione è stata quella ritenuta verosimilmente più conforme a diritto.
La Corte di Cassazione ha infatti rimarcato come “il medico operi pur sempre nel contesto dei servizi resi dalla struttura presso cui svolge l’attività, che sia stabile o saltuaria, per cui la sua condotta negligente non può essere agevolmente “isolata” dal più ampio complesso delle scelte organizzative, di politica sanitaria e di razionalizzazione dei propri servizi operate dalla struttura, di cui il medico stesso è parte integrante, mentre il già citato art. 1228, cod. civ., fonda, a sua volta, l’imputazione al debitore degli illeciti commessi dai suoi ausiliari sulla libertà del titolare dell’obbligazione di decidere come provvedere all’adempimento, accettando il rischio connesso alle modalità prescelte, secondo la struttura di responsabilità da rischio d’impresa (“cuius commoda eius et incommoda”) ovvero, descrittivamente, secondo la responsabilità organizzativa nell’esecuzione di prestazioni complesse”.
La responsabilità della struttra sanitaria
Ne consegue che, se la struttura si avvale della “collaborazione” dei sanitari persone fisiche (utilità) si trova del pari a dover rispondere dei pregiudizi da costoro eventualmente cagionati (danno): tale responsabilità trova radice non già in una colpa “in eligendo” degli ausiliari o “in vigilando” circa il loro operato, bensì nel rischio connaturato all’utilizzazione dei terzi nell’adempimento dell’obbligazione (Cass., 27/03/2015, n. 6243).
Tale conclusione – hanno aggiunto gli Ermellini – è stata di recente avvalorata, dalla giurisprudenza (in particolare Cass. 05/07/2017, n. 16488) la quale ha specificato che l’accertamento del fatto di inadempimento imputato al sanitario non fa venire meno i presupposti della responsabilità della struttura ai sensi dell’art. 1228 cod. civ. (posto che l’illecito dell’ausiliario è requisito costitutivo della responsabilità del debitore), spettando a quest’ultima l’onere di dimostrare l’avvenuto esatto adempimento, «onere che va tenuto fermo anche in relazione ai rapporti interni tra condebitori solidali proprio al fine di verificare se la presunzione pro quota paritaria possa dirsi superata» (Cass. 05/07/2017, n. 16488);
Pertanto, in assenza di prova (il cui onere grava sulla struttura sanitaria adempiente) in ordine all’assorbente responsabilità del medico intesa come grave, ma anche straordinaria, soggettivamente imprevedibile e oggettivamente improbabile “malpractice”, dovrà farsi applicazione del principio presuntivo di cui sono speculare espressione l’art. 1298, secondo comma, c.c. e l’art. 2055, terzo comma, cod. civ.
La egge n. 24/2017 e la valutazione della malpractice medica
Per completezza d’indagine i giudici della Terza Sezione Civile hanno aggiunto che «la responsabilità della struttura sanitaria destinata a scaturire “ex se” da un’attività che impone l’adozione di uno stringente “standard” operativo, vada a modellarsi secondo criteri di natura oggettiva, a differenza di quanto invece predicabile con riferimento all’attività del singolo sanitario, ai sensi dell’espressa disposizione di cui all’art. 7 comma 1 della legge n. 24 del 2017, ove si discorre di responsabilità scaturente “dalle condotte dolose o colpose di quest’ultimo”, in assenza delle quali (e salvo quanto sopra evidenziato), nessun addebito potrà essere legittimamente mosso alla struttura, a conferma della bontà della ricostruzione teorica che la vede responsabile “per fatto proprio” dell’agire dei suoi dipendenti».
Ebbene nel caso di specie, la predetta struttura ricorrente per cassazione aveva pacificamente pagato la danneggiata in corso di giudizio, ma non aveva tuttavia, dedotto né di aver provato né di aver allegato specificatamente l’imprevedibile e del tutto dissonante “malpractice” medica nei termini ricostruiti, sicché la Corte ha rigettato la censura, utilizzando in sostanza la n. 24/2017 in maniera retroattiva.
Avv. Sabrina Caporale
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