Rientrano nella nozione di beni espositi alla pubblica fede tutti gli effetti personali, documenti, monili d’oro, occhiali, borse e tutti gli oggetti che l’offeso detenga all’interno dell’autovettura, per necessità e comodità di custodia

La vicenda

La Corte d’Appello di Torino aveva confermato la sentenza di condanna, pronunciata dal Tribunale di Biella, con la quale l’imputato era stato condannato alla pena di un anno e due mesi di reclusione ed a 400 Euro di multa, in relazione alle contestazioni di furto aggravato e tentato furto aggravato, ritenute tra loro avvinte dal vincolo della continuazione.

La sentenza è stata impugnata con ricorso per cassazione a mezzo del proprio difensore di fiducia. Tra gli altri motivi, il ricorrente ha dedotto la violazione di legge e l’erronea applicazione dell’art. 625 c.p., comma 1, n. 7. A suo avviso, la Corte d’Appello aveva mal interpretato la previsione normativa, ritenendo sussistente, nel caso di specie, l’aggravante della esposizione a pubblica fede posto che i beni oggetto dei reati non costituivano parte integrante dell’autovettura, nè potevano ritenersi un suo accessorio ovvero ancora, non avevano caratteristiche tali da far pensare ad una loro non facile asportabilità.

La pronuncia della Cassazione

Sulla questione della configurabilità dell’aggravante dell’esposizione a pubblica fede in relazione ai reati di furto commessi su cose presenti all’interno delle autovetture parcheggiate in pubblica via, in giurisprudenza si sono registrati diversi orientamenti.

Secondo un primo indirizzo tale circostanza ricorre non solo in relazione all’azione furtiva avente per oggetto l’auto ma anche a quella riguardante gli oggetti in essa custoditi che costituiscono un suo accessorio e che, comunque, non sono facilmente trasportabili ovvero a quegli oggetti che, pur non costituendo parte essenziale del veicolo in sosta, ne formano, secondo l’uso corrente, la normale dotazione e non possono agevolmente essere portati con sé dal detentore nel momento in cui si allontana dall’autovettura.

In quest’ottica, si è anche detto che la nozione di “necessità” dell’esposizione alla pubblica fede non ricomprende soltanto i beni esposti per destinazione o consuetudine, ma anche quei beni che in tale condizione si trovino in ragione di impellenti bisogni della vita quotidiana ai quali l’offeso è chiamato a far fronte (Sez. 2, n. 33557 del 22/6/2016)

Di segno opposto è la sentenza pronunciata dalla Quinta Sezione penale della Cassazione (n. 33863 del 8/6/2018) che, viceversa, ha escluso la sussistenza dell’aggravante relativamente al furto di una tessera bancomat sottratta da una borsa riposta dentro un furgone, poiché la persona offesa aveva parcheggiato e lasciato aperto il predetto furgone senza rappresentare esigenze particolari, impellenti e non differibili che le avessero impedito di approntare forme più adeguate di tutela dei propri beni.

In altri termini, secondo questa diversa impostazione, il furto di oggetti che si trovano all’interno di un’autovettura, lasciata incustodita sulla pubblica via, deve considerarsi aggravato per la esposizione alla pubblica fede (solo) quando si tratta di oggetti costituenti parte integrante del veicolo o destinati, in modo durevole, al servizio o all’ornamento dello stesso o che, per necessità o per consuetudine, non sono portati via al momento in cui l’autovettura viene lasciata incustodita.

Di conseguenza, non sono esposti alla pubblica fede tutti quegli oggetti che solo occasionalmente si trovano all’interno dell’autovettura: oggetti che non costituiscono il normale corredo dell’auto, ovvero che sono lasciati al suo interno dal proprietario per ragioni contingenti o per dimenticanza.

La decisione

Con la sentenza in commento, la Quinta Sezione Penale della Cassazione (sentenza n. 38900/2019) ha dichiarato di voler aderire al primo dei due orientamenti, poiché “maggiormente attento agli elementi specifici che influenzano il concetto di esposizione a pubblica fede normativamente previsto, più aderente alla attuale realtà storico-sociale e meglio rispondente alla ratio dell’aggravamento previsto dall’art. 625 c.p., comma 1, n. 7, e cioè la volontà del legislatore di apprestare una più energica tutela penale alle cose mobili che sono lasciate dal possessore, in modo permanente o per un certo tempo, senza diretta e continua custodia, per “necessità” o per “consuetudine” e che, perciò, possono essere più facilmente sottratte”.

Ed invero, “per pubblica fede deve intendersi il senso di affidamento verso la proprietà altrui in cui confida chi deve lasciare una cosa, anche solo temporaneamente, incustodita (Sez. 4, n. 5113 del 7/11/2007); tale speciale valutazione di gravità deve essere estesa anche a quei beni che in tale condizione di esposizione alla pubblica fede si trovino in ragione di impellenti bisogni della vita quotidiana ai quali l’offeso è chiamato a far fronte; bisogni non soltanto di ordine straordinario, ma anche di natura ordinariamente connessa ai tempi ed alle modalità con i quali si attende alle incombenze della propria giornata nella società attuale”.

In tale prospettiva, “la rapidità degli spostamenti, la freneticità dei ritmi e l’utilizzo sempre maggiore della propria autovettura come “base” per organizzare la propria giornata di vita, professionale e privata, impone che nel concetto di cose lasciate per necessità e consuetudine siano ricomprese anche quei beni che, di difficile trasporto per ingombro e peso, debbano essere lasciate in auto nel mentre si attende ad ulteriori incombenze, nonché eventuali oggetti e documenti che l’offeso detenga all’interno dell’autovettura e che per necessità e comodità di custodia abbia lasciato ivi .

Rientrano, pertanto, in tale nozione, tutti gli effetti personali – documenti, monili d’oro, occhiali – lasciati all’interno di autovetture regolarmente chiuse (il presupposto della chiusura del veicolo è necessario alla configurabilità dell’aggravante tranne rari casi eccezionali); le buste contenenti spese di generi alimentari e non; oggetti vari che l’offeso detenga all’interno dell’autovettura, lasciati nel veicolo per necessità e comodità di custodia”.

Nel caso in esame, visti i numerosissimi beni provento dei furti, contestati all’imputato, nonché quelli oggetto del tentativo di furto (borse, fotocamere, scatole contenenti scarpe, certificati e tessere varie, mazzi di chiavi con telecomandi per apertura di cancelli automatici), la Cassazione ha confermato l’aggravante della esposizione alla pubblica fede.

La redazione giuridica

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