L’astensione degli avvocati dall’attività giudiziaria è un diritto fondato sull’art. 18 Cost., che esula dalla nozione di legittimo impedimento; il giudice deve perciò disporre il rinvio dell’udienza, a pena di nullità, non rilevando il carattere soltanto facoltativo, anziché obbligatorio, della partecipazione del difensore

La vicenda

L’imputato aveva proposto ricorso per cassazione contro la sentenza di condanna pronunciata a suo carico dai giudici di secondo grado, in ordine al reato di guida in stato di ebbrezza.

Il ricorrente aveva dedotto la violazione di legge, poiché l’udienza d’appello era stata celebrata, nonostante il difensore avesse comunicato a mezzo fax, alla Seconda Sezione penale della Corte d’appello di Genova, competente per il giudizio, l’adesione all’astensione dalle udienze penali proclamata dai competenti Organi di categoria.

La comunicazione era stata regolarmente ricevuta dalla cancelleria destinataria. Nonostante ciò, il processo era stato trattato e al termine, era stata pronunciata la sentenza impugnata.

La Quarta Sezione Penale della Cassazione (sentenza n. 38846/19) ha accolto il ricorso perché fondato.

In tema di dichiarazione di adesione del difensore all’astensione dalla partecipazione alle udienze, legittimamente proclamata dagli organismi rappresentativi della categoria, le Sezioni unite hanno condivisibilmente ritenuto che la mancata concessione, da parte del giudice, del rinvio dell’udienza camerale, in presenza di una dichiarazione effettuata o comunicata dal difensore nelle forme e nei termini previsti dall’art. 3, comma 1, del vigente codice di autoregolamentazione (costituente fonte di diritto oggettivo e contenente norme aventi forza e valore di normativa secondaria o regolamentare, vincolanti erga omnes, e alle quali anche il giudice è soggetto, in forza dell’art. 101 Cost., comma 2: Sez. U, n. 40187 del 27/03/2014), determini una nullità, per la mancata assistenza dell’imputato, ai sensi dell’art. 178, comma 1, lett. c), c.p.p..

Tale nullità è assoluta ove si tratti di udienza camerale a partecipazione necessaria del difensore, a regime intermedio negli altri casi (Sez. U, n. 15232 del 30/10/2014).

Infatti, l’astensione degli avvocati dall’attività giudiziaria è un diritto fondato sull’art. 18 Cost., che esula dalla nozione di legittimo impedimento.

Pertanto, purché esso sia esercitato nei limiti e con le modalità richieste dalla normativa secondaria in materia, il giudice deve disporre il rinvio dell’udienza, a pena di nullità ex artt. 178 e 180 c.p.p., non rilevando in contrario nè l’assenza di previsioni a tutela del legittimo impedimento nè il carattere soltanto facoltativo, anziché obbligatorio, della partecipazione del difensore.

L’art. 3 del codice di autoregolamentazione non opera, infatti, alcuna distinzione tra partecipazione obbligatoria o facoltativa del difensore, sicché il fatto che in alcuni procedimenti, come quelli d’appello relativi a processi definiti in primo grado con rito abbreviato, come il processo in esame, la presenza del difensore non sia prevista come obbligatoria non può condizionare l’esercizio del diritto di libertà (Cass., Sez. 6, n. 1826 del 24-102013).

Nel caso di specie, il difensore aveva comunicato la propria adesione all’astensione dalle udienze penali, indetta con delibera dei competenti Organi di categoria mediante fax, regolarmente ricevuto dalla Cancelleria della Corte d’appello, secondo quanto dallo stesso ricorrente documentato.

Perciò, erroneamente, il giudice a quo aveva omesso di valorizzare la predetta comunicazione.

Tale conclusione, hanno aggiunto gli Ermellini, contrasta con quanto chiarito dalle Sezioni unite, in tema di adesione del difensore all’astensione proclamata dagli organismi rappresentativi della categoria, secondo cui la relativa dichiarazione può essere trasmessa a mezzo telefax alla cancelleria del giudice procedente, dovendo applicarsi la norma speciale, contenuta nell’art. 3, comma 2, del vigente codice di autoregolamentazione, secondo la quale l’atto concernente la dichiarazione di astensione può essere trasmesso o depositato nella cancelleria del giudice o nella segreteria del pubblico ministero (Sez. U, n. 40187 del 27/03/2014).

Palese dunque, la nullità ai sensi dell’art. 178 c.p.p., lett. c), e art. 180 c.p.p.. La sentenza, è stata pertanto, annullata senza rinvio e gli atti trasmessi alla Corte d’appello di Genova, per l’ulteriore corso.

La redazione giuridica

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