Nel processo penale non è consentito alle parti private inviare, mediante posta elettronica certificata, atti di alcun genere, compresi l’atto di opposizione a decreto penale e la richiesta di rinvio per legittimo impedimento

La vicenda

La Corte d’appello di Firenze aveva respinto l’impugnazione proposta nei confronti della sentenza di primo grado con cui il Gup del Tribunale di Siena, a seguito di giudizio abbreviato, aveva condannato l’imputato alla pena di due anni e quattro mesi di reclusione in relazione al reato continuato di violenze sessuali ai danni del coniuge convivente.

Avverso tale sentenza quest’ultimo ha proposto ricorso per cassazione, affidato a un unico motivo, mediante il quale ha lamentato la mancata considerazione, da parte della Corte d’appello di Firenze, della propria richiesta di rinvio dell’udienza per concomitante impegno professionale del proprio (unico) difensore di fiducia, in un procedimento, innanzi al Tribunale di sorveglianza di Napoli concernente un detenuto, nonché l’impossibilità di nominare sostituti processuali.

Tale richiesta era stata inviata mediante posta elettronica certificata e regolarmente ricevuta dalla cancelleria della Corte d’appello di Firenze, come risultava dal relativo rapporto di accettazione e consegna, ma nonostante ciò la Corte territoriale non l’aveva preso in considerazione.

La pronuncia della Cassazione

Nel processo penale non è consentito alle parti private inviare mediante posta elettronica certificata atti di alcun genere compresi l’atto di opposizione a decreto penale e la richiesta di rinvio per legittimo impedimento“. È quanto hanno ribadito i giudici della Terza Sezione Penale della Cassazione con la sentenza in commento (n. 37126/2019).

Ai sensi dell’art. 148 c.p.p., comma 2 bis, artt. 149, 150 e 151 c.p.p., comma 2, e della L. n. 221 del 2012 (di conversione del D.L. n. 179 del 2012), l’utilizzo della posta elettronica certificata è consentito, a decorrere dal 15/12/2014, solamente per eseguire le comunicazioni di cancelleria alle persone diverse dall’imputato.

Al riguardo, la stessa Terza Sezione ha chiarito (Sez. 3, n. 7058 del 11/02/2014), che, a differenza di quanto previsto per il processo civile, nel processo penale tale forma di trasmissione, per le parti private, non è consentita (fatta eccezione per alcune situazioni particolarissime, quale la presentazione delle richieste e delle memorie delle parti al giudice competente nel procedimento di convalida del divieto di accedere a manifestazioni sportive con obbligo di presentazione all’ufficio di p.s (…); o la notificazione da parte degli imputati alle parti civili di una richiesta di rimessione del processo ex art. 45 c.p.p.).

Nel processo civile l’art. 366 c.p.c., comma 2, (così come previsto dalla L. 12 novembre 2011, n. 183, che ha modificato la L. n. 53 del 1994), ha introdotto espressamente la posta elettronica certificata quale strumento utile per le notifiche da parte degli avvocati a ciò autorizzati. Già il D.M. n. 44 del 2011 aveva disciplinato con maggiore attenzione l’invio delle comunicazioni e delle notifiche in via telematica dagli uffici giudiziari agli avvocati e agli ausiliari del giudice nel processo civile, in attuazione della L. 6 agosto 2008, n. 133, art. 51.

In tale contesto assume rilevanza la disposizione di cui all’art. 4 che prevede l’adozione di un servizio di posta elettronica certificata da parte del Ministero della Giustizia, in quanto, ai sensi di quanto disposto dalla L. n. 24 del 2010 nel processo civile e nel processo penale, tutte le comunicazioni e notificazioni per via telematica devono effettuarsi, mediante posta elettronica certificata.

Quest’ultima disposizione è stata rinnovata anche dal D.L. 18 ottobre 2012, n. 179, convertito con modificazioni dalla L. 17 dicembre 2012, n. 221, che, all’art. 16, comma 4, ha stabilito che “Nei procedimenti civili le comunicazioni e le notificazioni a cura della cancelleria sono effettuate esclusivamente per via telematica all’indirizzo di posta elettronica certificata risultante da pubblici elenchi o comunque accessibili alle pubbliche amministrazioni, secondo la normativa, anche regolamentare, concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici. Allo stesso modo si procede per le notificazioni a persona diversa dall’imputato a norma dell’art. 148 c.p.p., comma 2-bis, artt. 149 e 150 c.p.p. e art. 151 c.p.p., comma 2. La relazione di notificazione è redatta in forma automatica dai sistemi informatici in dotazione alla cancelleria”.

La decisione

Ne consegue, pertanto, che per la parte privata, nel processo penale, l’uso di tale mezzo informatico di trasmissione non è – allo stato – consentito quale forma di comunicazione e/o notificazione, stante la preclusione alla adozione di forme di comunicazione non espressamente previste dalle disposizioni processuali; cosicché la richiesta di rinvio d’udienza, di cui si lamenta da parte del ricorrente la mancata considerazione da parte della Corte d’appello, non è stata regolarmente trasmessa e, quindi, non può considerarsi depositata (non essendovi, poi, prova della ricezione della medesima richiesta spedita mediante il servizio postale), con la conseguenza che non può esserne lamentata la mancata considerazione da parte della Corte d’appello.

Per questi motivi il ricorso è stato dichiarato manifestamente infondato e quindi inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

La redazione giuridica

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