Nel caso in cui più avvocati siano incaricati della difesa in un medesimo procedimento civile, ciascuno di essi ha diritto all’onorario nei confronti del cliente in base all’opera effettivamente prestata
Lo ha ribadito la Sesta Sezione Civile della Cassazione (ordinanza n. 298221/2019), nell’ambito di una vicenda che ha avuto origine dal ricorso in opposizione presentato da una società contro il decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale di Genova per il pagamento degli onorari professionali maturati da uno dei suoi due avvocati in relazione all’attività di difesa svolta in suo favore.
La società aveva eccepito di aver già liquidato all’altro difensore il compenso ad essi spettanti per le prestazioni rese ed inoltre, aveva dedotto l’intervenuta prescrizione del credito e, dunque, l’infondatezza della pretesa.
All’esito del giudizio di primo grado, il Tribunale rigettava l’opposizione confermando il decreto ingiuntivo opposto e condannando la società alle spese del grado.
Nello stesso senso, la Corte d’Appello giudicava irrilevante la circostanza, allegata dall’appellante di aver retribuito l’altro un difensore in ragione del principio per cui in caso di attività svolta congiuntamente da più avvocati, ciascuno di essi matura il diritto al compenso: nella specie, il professionista secondo la Corte genovese, aveva provato di aver svolto l’attività per la quale chiedeva di essere pagato e quindi la sua domanda meritava di essere accolta.
Quanto alla prescrizione, non avendo la società appellante specificato se intendesse sollevare questione di eccezione ordinaria ovvero presuntiva, la corte territoriale la interpretò come ordinaria, che nella specie non era ancora maturata.
La vicenda è giunta in Cassazione. A sgomberare il campo da possibili gli equivoci, ci hanno pensato i giudici della Sesta Sezione Civile, i quali hanno preliminarmente riaffermato il principio di diritto secondo cui “Nel caso in cui più avvocati siano incaricati della difesa in un procedimento civile, ciascuno di essi ha diritto all’onorario nei confronti del cliente solo in base all’opera effettivamente prestata, in virtù del principio di cui all’art. 6 della Legge 13 giugno 1942, n. 794” (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 22463 del 04/11/2010).
Difesa congiunta e diritto al compenso
Ne consegue che tale diritto rimane escluso soltanto se, essendo stato richiesto il pagamento di una sola parcella e non essendo state in essa indicate separatamente le prestazioni di ciascuno degli avvocati, risulta in modo non equivoco una reciproca sostituzione nelle singole prestazioni, poi sommate nella specifica” (Cass. Sez.2, Sentenza n. 9242 del 12/07/2000).
In altre parole, per potersi configurare una limitazione del diritto al compenso in capo a ciascun singolo procuratore, si deve dimostrare che lo stesso abbia svolto solo in parte l’attività professionale per la quale chiede di essere ricompensato (cfr. Cass. Sez.2, Ordinanza n. 20554 del 30/08/2017 e Cass. Sez.2, Ordinanza n. 19255 del 19/07/2018).
Con particolare riferimento alla fattispecie in esame, i giudici del Supremo Collegio hanno ritenuto corretta la decisione della Corte d’appello di escludere il diritto della ricorrente ad una limitazione del compenso spettante al professionista, avendo quest’ultimo provato l’effettivo espletamento dell’attività esercitata in suo favore, per la quale chiedeva il pagamento degli onorari.
Prescrizione presuntiva o estintiva?
Nello stesso ricorso la società aveva anche dedotto l’errore commesso dalla Corte di Appello per aver ritenuto che in difetto di specificazione, l’eccezione di prescrizione dovesse essere interpretata come ordinaria e non come presuntiva.
La Corte di Cassazione ha precisato che “la parte che eccepisce in giudizio la prescrizione ha l’onere di puntualizzare se intende avvalersi di quella presuntiva o di quella estintiva, poiché si tratta di eccezioni tra loro logicamente incompatibili e fondate su fatti diversi, mentre non è necessaria la specificazione del tipo legale e della durata della prescrizione estintiva, la cui identificazione spetta al giudice secondo le varie ipotesi previste dalla legge, in base al principio iura novit curia” (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 16486 del 05/07/2017).
Più precisamente, le varie ipotesi di prescrizione estintiva (ordinaria ed abbreviata) costituiscono un modo di estinzione dell’obbligazione, che può essere posto nel nulla soltanto per effetto dell’adempimento spontaneo del debitore, il quale tuttavia non ha l’effetto di far rivivere l’obbligazione ormai estinta, ma si pone piuttosto sul piano dell’adempimento dell’obbligazione naturale.
La prescrizione presuntiva, invece, costituisce una presunzione legale di estinzione di uno specifico diritto per effetto del decorso del tempo previsto dalla norma, superabile con prova contraria.
Ne deriva che i due istituti prescrizione presuntiva ed estintiva- non sono tra loro assimilabili poiché si fondano su diversi presupposti e perseguono finalità non assimilabili: all’unico elemento comune del decorso del tempo, quindi, essi ricollegano effetti giuridici tutt’affatto differenti.
Spetta dunque, all’eccipiente specificare se egli intende sollevare eccezione di prescrizione estintiva (nelle forme alternative, ordinaria ed abbreviata) ovvero presuntiva.
In difetto, il giudice di merito dovrà procedere all’interpretazione della volontà delle parti, ma il relativo giudizio non è utilmente censurabile in Cassazione, “posto che esso si colloca sul terreno dell’interpretazione della domanda giudiziale, sul quale il giudice di merito si deve confrontare soltanto con i limiti della corrispondenza tra chiesto e pronunciato e del divieto di sostituire d’ufficio un’azione diversa da quella proposta” (Cass. Sez.2, Sentenza n. 8225 del 29/04/2004 e Cass. Sez. L, Sentenza n. 27428 del 13/12/2005).
La redazione giuridica
Leggi anche:
PRESCRIZIONE NON INTERROTTA, RESPONSABILE L’AVVOCATO POCO DILIGENTE