È responsabile l’avvocato che non interrompe la prescrizione e non avverte il cliente della possibilità di perdere il diritto
“L’obbligo informativo concernente la possibile prescrizione del diritto al risarcimento dei danni alla persona, sussiste anche in ipotesi di cessazione del mandato ricevuto, per la necessaria completezza della tutela dell’assistito”.
La vicenda
Un cliente aveva citato in giudizio il proprio avvocato chiedendo il risarcimento dei danni per aver fatto prescrivere il suo diritto al ristoro delle lesioni fisiche patite a seguito di un incidente stradale.
Dopo aver ottenuto il risarcimento dei danni materiali, questi aveva rifiutato un’offerta transattiva per il ristoro delle lesioni fisiche, cosicché l’avvocato gli aveva suggerito di procedere ad un’iniziativa giudiziale senza tuttavia, mai ricevere procura. Ciò avrebbe escluso, a giudizio della corte di merito, qualsiasi profilo di responsabilità in capo al professionista.
Il ricorso per Cassazione
La vicenda è giunta sino in Cassazione su impulso del cliente. A detta del ricorrente la pronuncia della corte d’appello era errata nella parte in cui aveva omesso di considerare che l’interruzione della prescrizione, rientrasse nell’ordinaria diligenza professionale; e in ogni caso l’avvocato aveva violato l’obbligo informativo non avendogli comunicato la possibile prescrizione del diritto al risarcimento dei danni alla persona, che invece, avrebbe dovuto ritenersi sussistente anche in ipotesi di cessazione del mandato ricevuto, per completezza della tutela difensiva.
Ebbene il motivo è stato accolto. Un dato era certo: la prescrizione del diritto al risarcimento dei danni alla persona non era stata interrotta.
La Corte di Cassazione (ordinanza n. 28629/2019) ha, da subito ricordato che le obbligazioni inerenti all’esercizio dell’attività professionale sono di regola, obbligazioni di mezzi e non di risultato, in quanto il professionista, assumendo l’incarico, si impegna a prestare la propria opera per raggiungere il risultato desiderato, ma non a conseguirlo.
Pertanto ai fini del giudizio di responsabilità nei confronti del professionista, rilevano le modalità dello svolgimento della sua attività in relazione al parametro della diligenza fissato dall’art. 1176 c.c., secondo comma, c.c., che è quello della diligenza del professionista di media attenzione e preparazione. “Sotto tale profilo, rientra nell’ordinaria diligenza dell’avvocato il compimento di atti interruttivi della prescrizione del diritto del suo cliente, i quali di regola, non richiedono speciale capacità tecnica, salvo che, in relazione alla particolare situazione di fatto, che va liberamente apprezzata dal giudice di merito, si presenti incerto il calcolo del termine. Mentre non ricorre tale ipotesi allorché l’incertezza riguardi non già gli elementi di fatto in base ai quali va calcolato il termine, ma il termine stesso, dovendosi, se del caso tutelare la parte in ragione del termine più breve ipotizzabile” (Cass. n. 3765/2017).
La decisione
Alla luce di questi principi i giudici della Suprema Corte hanno ritenuto evidentemente errata l’affermazione della corte d’appello secondo cui l’avvocato non avrebbe dovuto compiere atti interruttivi della prescrizione e neppure avrebbe potuto se non ricevendo procura alle liti dal proprio assistito, “essendo appena il caso di osservare che l’interruzione in parola può essere anche stragiudiziale”.
Parallelamente era stato accertato che il cliente non fosse stato informato della possibile prescrizione del diritto. L’avvocato aveva, in tal modo, violato l’obbligo informativo a tutela della posizione giuridica del proprio assistito, che nel caso di specie era ancor più evidente poiché il ristoro dei danni materiali era già avvenuto.
L’obbligo informativo – hanno concluso gli Ermellini – “è-infatti – consustanziale alla responsabilità professionale, e vale sia al momento del conferimento dell’incarico che nel corso del suo svolgimento e proprio perché funzionale alla tutela della parte, persiste anche in ipotesi di revoca o rinuncia al mandato difensivo, e quindi, in caso di estinzione dello stesso”.
La vicenda è stata perciò rimessa al giudice del rinvio.
Avv. Sabrina Caporale
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