Non è sufficiente contestare il ritardo dell’avvocato nel proporre l’atto di appello; per ottenere il risarcimento dei danni è necessario provare l’esito favorevole del processo in caso di corretto adempimento del mandato professionale

La vicenda

La Corte d’Appello di Reggio Calabria aveva rigettato la domanda di risarcimento danni per responsabilità professionale avanzata da due clienti nei confronti dell’avvocato che li aveva difesi in due giudizi (aventi ad oggetto la richiesta di assegno di invalidità) risoltisi negativamente.

Questi ultimi avevano conferito mandato al predetto difensore perché proponesse appello nei confronti dell’INPS per il riconoscimento in loro favore dell’assegno di invalidità; tuttavia, in primo grado il ricorso era stato rigettato, in seguito ad espletata CTU, per carenza dell’invocata invalidità; l’appello invece, veniva dichiarato inammissibile perché proposto fuori termine.

La corte d’appello di Reggio Calabria ha tuttavia, escluso la responsabilità professionale dell’avvocato osservando che, per costante giurisprudenza, per verificare il colpevole inadempimento dell’avvocato al mandato ricevuto ed il conseguente diritto del cliente al risarcimento del danno subito, è necessario effettuare un calcolo probabilistico sull’esito favorevole della decisione ove ben coltivata dal difensore, dovendo in caso contrario, disattendere la richiesta risarcitoria.

La decisione

Nel caso in esame, pur nel comprovato e non contestato ritardo con cui il legale aveva proposto appello alla decisione di primo grado, non era tuttavia, emersa agli atti la prova che, ove l’avesse proposto nei termini, l’esito sarebbe stato probabilmente favorevole ai due clienti.

Peraltro, a fronte delle conclusioni del giudice di primo grado circa l’insussistenza del requisito della invalidità, i due ricorrenti non avevano neppure fornito documentazione atta a provare il contrario e dunque idonea a contrastare sul punto le conclusioni negative del CTU.

In definitiva, nessuna sanzione sarà posta a carico dell’avvocato per il preteso inadempimento professionale, così ha deciso la Cassazione con la sentenza n. 17414/2019.

La redazione giuridica

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