Giudizio di appello e riesame della causa

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Giudizio di appello e riesame dell'intera causa di primo grado

Giudizio di appello e completo riesame della causa (Cass. civ., sez. I, 8 settembre 2023, n. 26151).

Nel giudizio di appello deve essere rivalutato sia l’an che il quantum debeatur.

Il liquidatore fallimentare della società cui veniva affidata la costruzione, in regime di concessione, di parcheggi pubblici sotterranei e di sottopassaggi di collegamento, conveniva in giudizio l’Amministrazione committente chiedendone la condanna, per la quota parte di pertinenza della fallita (scioltasi dal rapporto di mandato), al pagamento di quanto dovuto per alcune riserve iscritte nella relazione finale di collaudo.

Il Tribunale di L’Aquila,  in parziale accoglimento della domanda, riconosceva – fra l’altro – al fallimento i maggiori oneri per la mancata prestazione da parte del Comune della fideiussione promessa a garanzia del mutuo che aveva contratto al fine di finanziare i lavori e condannava l’amministrazione municipale al pagamento in favore del fallimento del 41% della somma di Euro 1.462.035,09, oltre accessori.

La Corte d’appello di L’Aquila, a seguito di gravame proposto dal Comune, riteneva per quanto qui di interesse,  infondata l’impugnazione presentata rispetto a quanto statuito in ordine alla seconda riserva, perché il C.T.U., con una valutazione immune da vizi logici, aveva calcolato i maggiori oneri sostenuti, tenendo conto del tasso passivo medio in concreto pagato dall’appaltatore; a questa spesa il consulente aveva aggiunto la quantificazione del mancato utile, in applicazione di un criterio usuale, in materia di appalto di opere pubbliche, per determinare il risarcimento da lucro cessante per l’appaltatore (10% del capitale non disponibile per essere reinvestito).

Il Comune ha proposto ricorso per cassazione.

Secondo la tesi del ricorrente, con il terzo e quarto motivo, la conferma della decisione impugnata compiuta dalla Corte di appello in ordine all’an debeatur non esimeva la stessa dall’esaminare le contestazioni sul quantum debeatur, (rispetto all’indebito cumulo di rivalutazione e interessi).

Tale doglianza è fondata.

L’impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo Giudice, senza che occorra l’utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di revisio prioris instantiae del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata.

In questa prospettiva l’appello è un mezzo di gravame con carattere devolutivo pieno, non limitato al controllo di vizi specifici, ma rivolto ad ottenere il riesame della causa nel merito.

Ed ancora, la Cassazione sottolinea che  il principio della necessaria specificità dei motivi  previsto per l’appello,  prescinde da qualsiasi particolare rigore di forme, essendo sufficiente esporre, anche sommariamente, le ragioni di fatto e di diritto su cui si fonda l’impugnazione, ovvero che, in relazione al contenuto della sentenza appellata, siano indicati, oltre ai punti e ai capi formulati, anche le ragioni per cui è chiesta la riforma della pronuncia di primo grado, con i rilievi posti a base dell’impugnazione, in modo tale che restino esattamente precisati il contenuto e la portata delle relative censure.

Invece, la Corte di appello ha ritenuto – errando –  che la condanna al pagamento delle somme e dei relativi interessi moratori non fosse stata oggetto di specifico motivo di appello.

La decisione impugnata viene cassata con rinvio in diversa composizione.

Avv. Emanuela Foligno

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