Perfetta visibilità nell’area dei cassonetti per i rifiuti e nessuna responsabilità per il Comune.
Invocata la responsabilità del Comune per un ostacolo nell’area della raccolta rifiuti che provocava la caduta dell’utente. (Cass. civ, sez. III, 6 settembre 2023, n. 26013).
La danneggiata propone ricorso per la cassazione della sentenza della Corte d’Appello di Lecce, Sezione distaccata di Taranto, che rigettava la sua impugnazione avverso la decisione con cui il Tribunale di Taranto respingeva la sua domanda risarcitoria proposta ex art. 2051 c.c. contro il Comune e inerente la caduta per la presenza di un residuo di cemento a ridosso dei cassonetti dei rifiuti.
Si duole che l’Appello avrebbe escluso la configurabilità di una responsabilità ex art. 2051 c.c. in danno del Comune, in assenza di segnalazioni di pericolosità del tratto di strada ove erano allocati i cassonetti, e non essendo tale insidiosità rilevabile con un mero esame visivo dello stato dei luoghi rappresentato dalle fotografie allegate in giudizio.
Lamenta, inoltre, contraddittoria motivazione nella parte della sentenza ove non si nega che vi fosse un ostacolo ed errata mancata prova del nesso di causalità.
Le censure vengono considerate infondate.
I Giudici di secondo grado, pur riconoscendo la presenza sul luogo di un modesto ostacolo, costituito da un “residuo di cemento”, e pur facendo riferimento in alcuni passaggi motivazionali al caso fortuito, hanno applicato correttamente i principi governanti la materia.
Il criterio di imputazione della responsabilità predicato dall’art. 2051 c.c. è oggettivo, essendo sufficiente, per la sua configurazione, la dimostrazione da parte dell’attore del nesso di causalità tra la cosa in custodia ed il danno, mentre al custode spetta l’onere della prova liberatoria del caso fortuito, inteso come fattore che, in base ai principi della regolarità o adeguatezza causale, esclude il nesso eziologico tra cosa e danno, ed è comprensivo della condotta incauta della vittima, che assume rilievo ai fini del concorso di responsabilità ai sensi dell’art. 1227, comma 1, c.c., e deve essere graduata sulla base di un accertamento in ordine alla sua effettiva incidenza causale sull’evento dannoso, che può anche essere esclusiva.
E’ stato correttamente escluso dai Giudici di merito che la danneggiata cadeva a terra per un difetto di custodia del marciapiede comunale e fosse, invece, imputabile una sua disattenzione, con apprezzamento idoneo sia ad escludere la responsabilità ai sensi dell’art. 2043 c.c. sia a dare prova del caso fortuito, ai sensi dell’art. 2051 c.c..
Difatti, la Corte di appello ha attribuito rilevanza alla “perfetta visibilità” del residuo di cemento in cui la donna sostiene di essere inciampata, sia per la piena luminosità dell’ora diurna, sia per la natura della struttura, arrivando alla conclusione che una maggiore accortezza, priva di disattenzione, avrebbe agevolmente consentito alla donna di evitare l’evidente ostacolo, per cui l’evento dannoso non può che essere ascritto alla sua incauta condotta.
Sul punto la Suprema Corte ribadisce nuovamente che nell’ipotesi di una res priva di intrinseco dinamismo assume anche rilevanza l’agire umano, nella specie quello del danneggiato, che, valutato ai sensi dell’art. 1227 c.c., può arrivare ad escludere integralmente il risarcimento del danno.
In tale caso, ovverosia nel caso di “cosa” statica e inerte, per la prova del nesso causale occorre dimostrare che lo stato dei luoghi presentava un’obiettiva situazione di pericolosità, tale da rendere molto probabile, se non inevitabile, il danno.
Conclusivamente, il ricorso viene rigettato.
Avv. Emanuela Foligno
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