Respinta in Cassazione l’impugnazione della sentenza di appello in cui il ricorrente non individuava i passaggi decisionali di primo grado oggetto di doglianza

“In tema di ricorso per cassazione, non costituisce rituale adempimento dell’onere imposto al ricorrente dall’art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c., violando, per converso, il principio di specificità ivi contemplato e comportando l’inammissibilità del ricorso stesso, la generica indicazione, da parte del ricorrente per cassazione, di intere pagine del proprio ricorso in appello, con richiesta alla Corte di legittimità di ricercare al loro interno se un motivo sia stato articolato e di individuare quale sia il suo esatto contenuto”. E’ il principio ribadito dalla Suprema Corte di Cassazione nell’ordinanza n. 9021/2020 pronunciandosi su una controversia incentrata sull’accertamento di un proprietà immobiliare.

Nel caso esaminato, il Tribunale, in sede i gravame, aveva dichiarato inammissibile l’appello proposto dall’attore contro la sentenza di primo grado per carenza di specificità dei motivi di impugnazione ex art.342 cod.proc.civ. In particolare aveva ritenuto che nell’atto di appello non erano stati enucleati singoli e specifici motivi di appello, ma riproposte le considerazioni svolte in primo grado e, inoltre, che non erano stati individuati con esattezza i singoli punti della sentenza del giudice di pace che, in fatto o in diritto, dovevano ritenersi sottoposti a censura.

Nell’impugnare la sentenza davanti ai Giudici del Palazzaccio, il ricorrente eccepiva la violazione dell’art.342 cod.proc.civ. sostenendo di avere individuato i passi della sentenza del Giudice di Pace ritenuti erronei ed i motivi di lagnanza.

Gli Ermellini, tuttavia, hanno ritenuto la doglianza inammissibile in quanto il ricorrente aveva riprodotto integralmente l’atto di gravame senza individuare, come suo onere, quali passaggi di detto atto fossero – sia pure a suo parere – idonei a confutare la statuizione impugnata, segnatamente in merito alla formulazione di specifici motivi di appello, da un lato, ed alla individuazione dei passaggi decisionali di primo grado oggetto delle doglianze, dall’altro.

La Cassazione ha chiarito che, se costituisce principio consolidato quello secondo il quale la Corte, quando col ricorso per cassazione venga denunciato un vizio attinente all’applicazione dell’art. 342 cod.proc.civ. in ordine alla specificità dei motivi di appello, non deve limitare la propria cognizione all’esame della sufficienza e logicità della motivazione con cui il giudice di merito ha vagliato la questione, ma è investito del potere di esaminare direttamente gli atti e i documenti sui quali il ricorso si fonda, ciò non esonera il ricorrente in cassazione, dall’articolare puntuali e motivate doglianze, attesa la natura di giudizio a critica vincolata del giudizio di legittimità.

In nessun punto del ricorso esaminato per cassazione e dell’atto di appello ivi trascritto era dato evincere, contrariamente a quanto ritenuto dal ricorrente, l’individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza di primo grado impugnata. Non veniva riferito nulla in merito al contenuto della sentenza stessa e, neppure nell’atto di appello, integralmente trascritto in ricorso, veniva riferito quali fossero il contenuto e le ragioni della sentenza impugnata, ma si formulavano esclusivamente commenti e valutazioni.

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