Inammissibile il ricorso per cassazione se la procura non risulta conferita in data successiva alla comunicazione del decreto impugnato

Il ricorso per cassazione è inammissibile allorquando la procura, apposta su foglio separato e materialmente congiunto al ricorso ai sensi dell’art. 83 c.p.c., comma 2, contenga espressioni incompatibili con la specialità richiesta e dirette piuttosto ad attività proprie di altri giudizi e fasi processuali. Lo ha ribadito, in linea con la giurisprudenza di legittimità, la Suprema Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 8754/2020, pronunciandosi sul ricorso di un uomo che si era visto negare il riconoscimento dello status di rifugiato, del diritto alla protezione sussidiaria ed il riconoscimento del diritto alla protezione umanitaria.

Il ricorrente, in particolare, aveva riferito alla Commissione Territoriale per il riconoscimento della Protezione Internazionale di essere fuggito dal proprio Paese in quanto temeva per la propria incolumità a causa della situazione sociopolitica ivi presente, caratterizzata da violenza e repressione. Avverso il decreto emesso dal Tribunale di Ancona il ricorrente ha proposto ricorso per cassazione affidato a due motivi. Il Ministero dell’Interno non ha spiegato difese.

La Suprema Corte, tuttavia, ha ritenuto il ricorso è inammissibile.

La procura ad litem, infatti, risultava redatta su di un foglio materialmente congiunto all’atto di impugnazione e, oltre ad essere stesa in caratteri diversi rispetto al ricorso, non presentava nemmeno un numero di pagina sequenziale rispetto ai fogli che lo precedevano (la numerazione si arrestava all’ultima pagina di cui si componeva il ricorso, recante, in calce, la sottoscrizione del difensore).

La medesima procura ad litem risultava inoltre priva del connotato della specialità di cui all’art. 365 c.p.c. e, anzi, presentava un contenuto non compatibile con un conferimento di poteri finalizzato, in via esclusiva, alla rappresentanza e difesa del ricorrente nel giudizio di legittimità: con essa, infatti, il professionista era stato delegato alla rappresentanza e difesa “nel presente procedimento ed in ogni sua fase, stato e grado, compreso l’eventuale appello od opposizione”, con conferimento del potere, tra l’altro, di “proporre domande riconvenzionali, appelli principali od incidentali, eccezioni, opposizioni, reclami, querele di falso ed istanze di ogni genere, precisare modificare le domande, eccezioni e conclusioni proposte, chiamare in causa terzi, riassumere o proseguire il giudizio in caso di interruzione sospensione, compiere atti conservativi o cautelari in corso di causa, redigere precetti ed agire esecutiva mente con facoltà di nominare sostituti avvocati con pari poteri”.

Per i Giudici Ermellini, dunque la suddetta procura non risultava conferita in data successiva alla comunicazione del decreto impugnato: ciò che doveva risultare da apposita certificazione della data di rilascio in favore del difensore, così come prescritto dal D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35 bis, comma 13: certificazione che invece era completamente assente; la stessa procura, difettava, del resto, di alcuna datazione.

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