Per determinare il valore di ogni piano o porzione di piano non basta fare riferimento alla sola estensione dell’immobile, ma occorre prendere in considerazione anche altri elementi quali l’esposizione, nonché le eventuali pertinenze
Lo ha affermato la Terza Sezione Civile della Cassazione con l’ordinanza in commento (n, 32787/2019).
La vicenda
Un condomino aveva proposto impugnazione contro tutte le delibere adottate dal 1999 al 2001 con le quali l’assemblea di condominio aveva approvato il bilancio consuntivo e preventivo, facendo applicazione di criteri di ripartizione delle spese delle scale e dell’ascensore in difformità di quelli degli artt. 1123 e 1124 c.c.
All’esito del giudizio di secondo grado, i giudici dell’appello avevano dichiarato la decadenza del ricorrente dall’impugnazione ed avevano respinto la domanda di nullità dallo stesso eccepita per assenza dell’unanimità della delibera che aveva approvato le tabelle millesimali in ordine alla ripartizione delle spese per la manutenzione delle scale e dell’ascensore; infine, i giudici di secondo grado avevano determinato le tabelle millesimali di riparto delle spese indicate, conformemente alle tabelle redatte dal ctu.
La Corte di Cassazione ha già chiarito che l’atto di approvazione delle tabelle millesimali, al pari di quello di revisione delle stesse, non ha natura contrattuale, con la conseguenza che lo stesso non deve essere approvato con il consenso unanime dei condomini, essendo a tal fine sufficiente la maggioranza qualificata di cui all’art. 1136, secondo comma, c.c.
La determinazione giudiziale delle tabelle millesimali
Quanto poi, alle critiche relative alla determinazione giudiziale delle tabelle millesimali è stato ribadito che “per determinare il valore di ogni piano o porzione di piano occorre prendere in considerazione sia gli elementi intrinseci dei singoli immobili oggetto di proprietà esclusiva (quindi l’estensione) che quelli estrinseci (quali l’esposizione), nonché gli eventuali pertinenze di tali proprietà esclusive” (Cass. n. 21043/2017).
Pertanto, con riguardo alle spese relative a scale e ascensori, esattamente la Corte territoriale, nel valutare la rispondenza della ctu ai criteri di cui agli artt. 1123 e 1124 c.c., aveva considerato unitariamente i locali al pian terreno con le pertinenze poste nel seminterrato e servite dai servizi sopra ricordati.
Al contrario la censura mossa dalla ricorrente era generica, non essendo stato illustrato alcun profilo di specifica irrazionalità o erroneità delle determinazione impugnata.
La redazione giuridica
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