È legittima la delibera assembleare che prevede la ripartizione delle spese di riscaldamento in base ai consumi rilevati con i contatori, ossia con criterio diverso da quello previsto dalle tabelle millesimali
La vicenda
Con la sentenza impugnata la Corte d’Appello di Milano aveva rigettato l’appello proposto da una condomina contro la decisione del giudice di primo grado che aveva respinto le impugnative della delibera assembleare con cui erano state ripartite le spese di riscaldamento in base ai consumi rilevati con i contatori, ossia con criterio diverso da quello previsto dalle tabelle millesimali.
Per quel che rileva, la Corte territoriale aveva rilevato che: a) le delibere impugnate non avevano inteso modificare il regolamento condominiale, ma lo avevano applicato diversamente, con la concorde volontà dei condomini, o quantomeno, senza la loro opposizione, con la conseguenza che si sarebbe trattato di delibere annullabili, da impugnare nel termine di decadenza di trenta giorni; b) che doveva escludersi la nullità delle delibere anche ritenendo che, attraverso di esse, si fosse operata una modifica tacita del regolamento, realizzabile a maggioranza; c) che il criterio della ripartizione delle spese di riscaldamento tramite i contatori era rispondente alla normativa in materia di risparmio energetico succedutasi nel tempo (art. 123 del d.P.R. n. 380 del 2001) che consente di adottare siffatto criterio di contabilizzazione a maggioranza e non all’unanimità.
Il ricorso per Cassazione
Contro la decisione della corte territoriale la condomina ha proposto ricorso per cassazione, insistendo per l’invalidità delle delibere impugnate e ribadendo la necessaria volontà unanime di tutti i condomini per la modifica del regolamento condominiale.
La Seconda Sezione Civile della Cassazione (sentenza n. 32349/2019) ha rigettato il ricorso, confermando la pronuncia della corte territoriale perché coerente e immune da vizi.
Al riguardo, il Supremo Collegio ha in primo luogo osservato che l’interpretazione del contenuto e del significato di una delibera condominiale è tipico accertamento in fatto riservato al giudice di merito, normalmente incensurabile in sede di legittimità; ad ogni modo, le censure della ricorrente erano infondate rispetto al percorso motivazionale con il quale la Corte territoriale aveva ribadito, coerentemente con la pronuncia delle Sezioni Unite n. 18477/2010, che “l’atto di approvazione delle tabelle millesimali, al pari di quello di revisione delle stesse, non ha natura contrattuale, con la conseguenza che lo stesso non deve essere approvato con il consenso unanime dei condomini, essendo a tal fine sufficiente la maggioranza qualificata di cui all’art. 1136, secondo comma, c.c.”.
La redazione giuridica
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