Il condominio risponde a norma dell’articolo 2051 c.c. dei danni da infiltrazione cagionati a un condominio per l’errata esecuzione dei lavori di impermeabilizzazione e tinteggiatura dell’edificio
La vicenda
Il proprietario di una unità immobiliare sita all’interno di uno stabile condominiale, citò in giudizio il condominio al fine di ottenere il risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali, cagionati dalle infiltrazioni di acqua piovana prodotte a seguito di lavori di impermeabilizzazione dell’edificio e di tinteggiatura delle pareti comuni.
Il condominio eccepì l’infondatezza della domanda, sostenendo che le spese per gli interventi di ripristino avrebbero dovuto essere ripartiti secondo il criterio di cui articolo 1126 c.c. rubricato “Lastrici solari” (“Quando l’uso dei lastrici solari o di una parte di essi non è comune a tutti i condomini, quelli che ne hanno l’uso esclusivo sono tenuti a contribuire per un terzo nella spesa delle riparazioni o ricostruzioni del lastrico; gli altri due terzi sono a carico di tutti i condomini dell’edificio o della parte di questo a cui il lastrico solare serve, in proporzione del valore del piano o della porzione di piano di ciascuno)”.
Ebbene il Tribunale di Velletri, Seconda Sezione Civile (sentenza n. 1990/2019) ha accolto il ricorso perché fondato.
La CTU, espletata in sede di accertamento tecnico preventivo ante causam, aveva infatti accertato la presenza di infiltrazioni nell’appartamento dell’attore e aveva quantificato i danni nella somma complessiva di 3.285,00 euro; somma che ora il condominio dovrà corrispondere al ricorrente.
Il giudice laziale non ha avuto dubbi, “la difettosa esecuzione dei lavori di impermeabilizzazione da parte del condominio concretizzatasi nella lesione posta in prossimità della giunzione muro di tamponamento e solaio aveva determinato la responsabilità dello stabile, quale custode delle porzioni comuni dell’edificio, a norma dell’articolo 2051 c.c., essendo stato dimostrato, all’esito della espletata istruttoria, il nesso di causalità tra il particolare modo di essere della res custodita, in termini di errata esecuzione dei predetti lavori di manutenzione straordinaria e i danni riscontrati nella proprietà attorea”.
Del resto, l’articolo 1126 c.c., norma che trova applicazione quando il danno derivi da terrazzo che funga da copertura dell’intero stabile condominiale, “attiene a un momento successivo e cioè alla individuazione dei soggetti tenuti alla esecuzione della prestazione risarcitoria”.
La redazione giuridica
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