Spetta alla Prefettura, a pena di illegittimità del verbale, fornire la prova dell’avvenuta omologazione e calibratura dell’etilometro

La vicenda

Contro il verbale di violazione dell’articolo 186, comma 2, lett. A (“Guida sotto l’influenza dell’alcool”) del codice della strada, il conducente aveva proposto opposizione al Giudice di Pace di Palermo, deducendo l’illegittimità dell’atto per difetto di omologazione e calibratura dell’apparecchio utilizzato.

Il giudice siciliano ha accolto il ricorso perché fondato. Secondo l’orientamento ormai consolidato nella giurisprudenza di legittimità, “in tema di sanzioni amministrative connesse alla guida in stato di ebbrezza, l’effettiva legittimità dell’esecuzione dell’accertamento mediante etilometro non può prescindere dall’osservanza di appositi obblighi formali quali l’attestazione, all’atto del controllo, dell’avvenuta preventiva sottoposizione dell’apparecchio alla prescritta e aggiornata omologazione oltre che alla indispensabile calibratura, tali da garantire il buon funzionamento dell’apparecchio, e quindi, l’attendibilità del risultato conseguito attraverso la sua regolare utilizzazione”.

La decisione

Ne consegue che il verbale di accertamento deve contenere l’attestazione dei dati relativi allo svolgimento dei suddetti adempimenti in modo tale da garantire la legittimità dell’operazione di accertamento.

Tale prova spettante alla Pubblica Amministrazione non era stata raggiunta nel caso in esame; perciò il Giudice di Pace di Palermo (sentenza n. 3265/2019) ha accolto il ricorso del conducente e annullato il verbale opposto.

La redazione giuridica

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