Respinto il ricorso della parte civile nel procedimento a carico di un automobilista accusato di lesioni colpose per aver investito un pedone durante una manovra di parcheggio

Era accusato del reato di lesioni colpose per avere investito un pedone, urtandolo al ginocchio sinistro e facendolo rovinare a terra, mentre alla guida della sua autovettura stava effettuando una manovra di parcheggio. All’uomo in particolare, si addebitava il comportamento colposo derivante dalla violazione delle norme sulla circolazione stradale per non aver avuto una guida attenta ed essere in stato di ebbrezza con un tasso alcolemico pari a 0.91 g/I..

Il Tribunale, in riforma della sentenza di condanna pronunciata dal Giudice di pace, aveva assolto l’imputato con la formula “il fatto non sussiste”.

Il Giudice di appello dopo aver rinnovato la escussione della persona offesa, affermava che la dinamica dell’incidente, così come descritta da quest’ultima, non era avvalorata da elementi oggettivi di riscontro acquisiti al compendio probatorio.

La parte civile decideva, quindi, di ricorrere per cassazione lamentando, tra l’altro, che il Collegio di secondo grado avrebbe omesso di considerare le dichiarazioni della consulente della difesa nella sua globalità in particolare circa la compatibilità delle lesioni con l’incidente stradale, oltre a non aver considerato le dichiarazioni del teste appuntato dei Carabinieri che aveva dichiarato di aver appreso dalla persona offesa di essere stato investito dall’imputato in stato di ebbrezza.

La Suprema Corte, con sentenza n. 19575/2021, ha ritenuto il motivo manifestamente infondato, quindi inammissibile, perché prospettava, sostanzialmente, censure di merito, contestando la ricostruzione dei fatti operata dal Giudice di secondo grado in relazione alle emergenze processuali, con specifico riferimento all’incidente stradale contestato all’imputato.

Per gli Ermellini, il Tribunale aveva congruamente e logicamente motivato l’assoluzione dalla responsabilità penale sulla base delle dichiarazioni della persona offesa e dei testi escussi. In tale motivazione non si ravvisava alcuna incongruità o manifesta illogicità che la rendesse sindacabile in sede di legittimità. In particolare il Tribunale, dopo aver acquisito le dichiarazioni della persona offesa, aveva affermato che dall’esame del compendio istruttorio non solo non emergevano elementi di riscontro delle dichiarazioni rese dal danneggiato circa la dinamica dell’incidente ma al contrario emergevano elementi che non consentivano di affermare la responsabilità dell’imputato oltre ogni ragionevole dubbio.

Il Giudice a quo, in particolare, aveva argomentato che un teste oculare, presente al momento del fatto aveva escluso di aver visto o udito l’urto tra l’auto e la persona offesa. Inoltre, nell’ambito di un apprezzamento squisitamente di merito, aveva acquisito ulteriori elementi di valutazione in relazione alla non attendibilità intrinseca delle dichiarazioni della persona offesa proprio in relazione al motivo del litigio che era intercorso poco prima dell’accaduto tra lui e la moglie dell’imputato; aveva valutato, inoltre, anche le conclusioni della consulente di parte che aveva ritenuto le lesioni del ricorrente compatibili con una caduta non derivante da investimento di automobile.

Infine, dal Palazzaccio hanno precisato che, nel momento del controllo di legittimità, la Corte di cassazione non deve stabilire se la decisione di merito proponga effettivamente la migliore possibile ricostruzione dei fatti, né deve condividerne la giustificazione, dovendo limitarsi a verificare se questa giustificazione sia compatibile con il senso comune e con “i limiti di una plausibile opinabilità di apprezzamento”, secondo una formula giurisprudenziale ricorrente.

La redazione giuridica

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