Accolto il ricorso di un automobilista ritenuto responsabile delle lesioni causate alla conducente di un altro veicolo che si era immessa sulla strada in violazione del diritto di precedenza.

Era stato condannato in sede di merito ai sensi dell’art. 590 cod. pen. per aver cagionato, per colpa consistita in imprudenza e violazione di legge sulla circolazione stradale viaggiando alla guida dell’auto in stato di ebrezza alcolica e senza rispettare il limite di velocità, lesioni a una donna in seguito alla collisione con l’auto dalla stessa condotta, che si era immessa sulla strada percorsa dall’imputato in violazione del diritto di precedenza.

Nel rivolgersi alla Suprema Corte, il ricorrente deduceva:

  • mancanza di motivazione su un punto decisivo in relazione alla circostanza che il valore di 1,5 g/I riscontrato tra le ore 22:32 (orario di ingresso in nosocomio) e le ore 1:43 (orario di dimissioni) fosse sicuramente scemato rispetto al momento del sinistro, avvenuto alle ore 21:45 circa; nello specifico rilevava che il prelievo ematico era avvenuto nella fascia oraria di ricovero ospedaliero una sola volta, in modo tale da non consentire di verificare la parabola del tasso alcolemico nel sangue, con difetto di motivazione su tale punto;
  • contraddittorietà intrinseca e illogicità della motivazione su un punto decisivo in relazione al ritenuto eccesso di velocità di guida da parte dell’imputato; premesso che gli agenti di polizia municipale avevano affermato che l’imputato avesse rispettato il limite di velocità di 50 km/h, nella sentenza si leggeva che l’imputato viaggiava ad una velocità; presumibilmente non superiore al limite vigente e, ciononostante, si era ritenuta accertata la sua responsabilità in quanto aveva l’obbligo di moderare la velocità
  • contraddittorietà estrinseca della motivazione su un punto decisivo in relazione alla ritenuta traccia di frenata di 13 metri da parte dell’autovettura condotta dall’imputato; il giudice aveva ritenuto che i testimoni avessero dichiarato di aver rilevato la presenza di tracce di frenata per circa 13 metri, mentre nel verbale di escussione del teste, l’agente aveva riferito di aver rilevato solo tracce di scarrocciamento ma non di frenata, come peraltro cristallizzato nel rapporto di incidente stradale redatto dai medesimi agenti; una circostanza decisiva in quanto, si assume che il travisamento della prova incideva sull’accertamento della velocità di marcia posto, che la traccia di scarrocciamento concerneva segni lasciati dalle parti meccaniche della vettura dopo l’urto, mentre la traccia di frenata concerneva i segni degli pneumatici che avevano frenato prima dell’urto ed era, quest’ultima, l’unica traccia che consentiva di desumere dati precisi sulla velocità del mezzo.

La Cassazione, con la sentenza n. 24427/2021 ha ritenuto fondate le doglianze proposte.

Gli Ermellini hanno chiarito che, in linea di principio, a fronte di un comportamento contrario alle norme di precedenza che regolano la circolazione stradale da parte dì uno dei due conducenti e a seguito dell’affermato rispetto del limite di velocità da parte dell’altro conducente il giudice di merito è tenuto ad accertare se il conducente favorito dal diritto di precedenza ne abbia abusato, ad esempio non moderando la velocità in prossimità di un incrocio, per essere in grado dì affrontare qualsiasi evenienza, anche il mancato rispetto della precedenza spettantegli da parte di terzi.

Tale accertamento presuppone, nel rispetto della regola di giudizio dettata dall’art.533, comma 1, cod. proc. pen. compendiata nella formula «al dì là di ogni ragionevole dubbio», che sia nota la posizione del veicolo condotto dal conducente avente diritto di precedenza allorché l’altro veicolo si è immesso nella sede stradale percorsa dal primo, essendo tale dato indispensabile sia sotto il profilo dell’incidenza causale dei rispettivi comportamenti sia sotto il profilo della causalità della colpa rispetto all’evento concretizzatosi. Se è, infatti, obbligo del conducente regolare la velocità nei tratti di strada a visibilità limitata, in prossimità delle intersezioni, nelle ore notturne (art.141, comma 3, d. Igs. 30 aprile 1992, n.285), occorre precisare che la violazione di questa regola cautelare presuppone la certa individuazione della posizione dei veicoli e della velocità di marcia in concreto tenuta dal conducente avente diritto di precedenza, dunque della esigibilità di un comportamento alternativo corretto che avrebbe consentito di evitare il sinistro.

Nella sentenza impugnata, come correttamente evidenziato dal ricorrente, il Giudice di Pace aveva affermato che l’imputato aveva l’obbligo di moderare la velocità anche se percorreva una strada con diritto di precedenza, senza tuttavia fornire adeguata motivazione del percorso logico compiuto per giungere a tale conclusione ed, anzi, travisando il dato istruttorio; in particolare, nella sentenza si leggeva che gli agenti di Polizia municipale avevano rilevato la presenza di tracce di frenata della vettura per circa 13 metri e la quarta marcia inserita, ma tali elementi non erano di per sé indicativi delle rispettive posizioni di marcia dei veicoli nel momento in cui l’altra autovettura si era immessa senza rispettare la precedenza nella strada percorsa dall’imputato.

Inoltre, secondo ciò che emergeva dal raffronto con il verbale allegato al ricorso, il giudice aveva travisato la prova indicando la presenza di tracce di frenata del veicolo laddove i testimoni avevano riferito di aver rilevato tracce di scarrocciamento. Si trattava di prova decisiva in quanto idonea ad incidere sulla determinazione del tempo tecnico di reazione da parte del conducente e, conseguentemente, sia sulla determinazione della velocità di marcia tenuta da tale conducente sia sulla posizione del veicolo nel momento in cui l’altro conducente aveva iniziato la manovra di immissione sul tratto di strada principale. Tali considerazioni inducevano a ritenere che la motivazione della sentenza impugnata fosse carente ed inidonea a consentire alla Corte un completo vaglio di legittimità.

La redazione giuridica

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