La liquidazione del danno da perdita parentale presuppone l’accertamento del vincolo affettivo e parentale esistente con la vittima (Tribunale di Cassino, Sentenza n. 348/2021 del 11/03/2021 RG n. 3526/2015)

L’erede della paziente deceduta cita a giudizio l’Azienda sanitaria di Frosinone onde vederne accertata la responsabilità sanitaria. Deduce che il 14.9.2014 veniva trasportata d’urgenza presso l’ospedale di Cassino dove veniva diagnosticata “emorragia cerebrale massiva inoperabile”; che, in una settimana, ciò determinava il decesso della stessa avvenuto il 21.9.2014; che tale evento era da imputare alla condotta negligente dei sanitari che avevano provveduto, nel periodo precedente al ricovero all’esecuzione della terapia dialitica a cui era sottoposta. In particolare, la causa della morte era da ricondurre alla mancata correzione della terapia coagulante da parte della struttura; contestualmente all’inizio della terapia dialitica, alla stessa veniva somministrato un farmaco anticoagulante e che i relativi controlli sull’andamento dei parametri coagulanti (INR) si svolgevano mensilmente presso il reparto di nefrologia.

Si costituisce in giudizio la Ausl di Frosinone chiedendo il rigetto della domanda attorea.

La causa, istruita con prova documentale e CTU medico legale, veniva trattenuta in decisione all’udienza del 23.2.2021.

Il Tribunale dà atto che l’attrice ha agito in giudizio per ottenere, iure proprio, il risarcimento dei danni da perdita del rapporto parentale subiti in conseguenza del decesso del congiunto presso il presidio ospedaliero di Cassino per emorragia cerebrale massiva inoperabile dovuta a presunte negligenze commesse dal personale sanitario.

Secondo la Suprema Corte, in caso di fatto illecito plurioffensivo, ciascun danneggiato è titolare di un autonomo diritto all’integrale risarcimento del pregiudizio subito, comprensivo, pertanto, sia del danno morale, che di quello dinamico relazionale.

In caso di perdita del rapporto parentale, ciascuno dei familiari superstiti ha diritto ad una liquidazione comprensiva di tutto il danno non patrimoniale subito, in proporzione alla durata e intensità del vissuto, nonché alla composizione del restante nucleo familiare in grado di prestare assistenza morale e materiale, avuto riguardo all’età della vittima e a quella dei familiari danneggiati.

La liquidazione di tale voce di danno presuppone l’accertamento del vincolo affettivo e parentale esistente con la vittima.

Applicandosi tali pacifici principi, il Tribunale evidenzia il difetto di prova in ordine al rapporto parentale esistente tra l’attrice e la paziente deceduta, non essendo stata allegata nessuna certificazione anagrafica idonea ad attestare lo status parentale.

Inoltre, in assenza anche di prove orali idonee ad attestare il rapporto di parentela dedotto a fondamento della domanda risarcitoria in esame, il diritto vantato dall’attrice non è sufficientemente dimostrato.

Sul punto, non riveste valore probatorio la circostanza che nella cartella clinica l’attrice risultasse familiare convivente della paziente deceduta.

Egualmente non ha alcun valore probatorio la circostanza che l’attrice si sia recata presso l’Ospedale a ritirare gli effetti personali della paziente dopo il decesso.

Al riguardo, il Giudice osserva che “le attestazioni contenute in una cartella clinica hanno natura di certificazione amministrativa, cui è applicabile lo speciale regime di cui agli artt. 2699 e segg. c.c., per quanto attiene alle sole trascrizioni delle attività espletate nel corso di una terapia o di un intervento, restando, invece, non coperto da fede privilegiata il resto”.

La circostanza, dunque, della mancata prova in ordine al legame parentale, assorbe l’accertamento della responsabilità della Struttura convenuta.

Il Tribunale, concludendo, respinge le domande proposte dall’attrice e la condanna al pagamento delle spese di lite liquidate in euro 3.627,00, oltre spese generali e accessori di legge.

Avv. Emanuela Foligno

Sei vittima di errore medico o infezione ospedaliera? Hai subito un grave danno fisico o la perdita di un familiare? Clicca qui

Leggi anche:

Shock settico per sepsi multipla contratta durante il ricovero

- Annuncio pubblicitario -

LASCIA UN COMMENTO O RACCONTACI LA TUA STORIA

Per favore inserisci il tuo commento!
Per favore inserisci il tuo nome qui