Quando dalla malattia o dall’infortunio derivano postumi invalidanti in misura inferiore al 6%, all’assicurato non spettano benefici economici (Tribunale di Frosinone, Sez. Lavoro, Sentenza n. 613/2021 del 23/06/2021)

La ricorrente conviene in giudizio l’Inail chiedendo l’accertamento della natura professionale della malattia contratta, e del grado di inabilità pari al 8%. La lavoratrice deduce: ha svolto le mansioni di operaio edile dal 1974 al 2017, in data 28/08/2018; ha presentato domanda di riconoscimento di malattia professionale per ipoacusia bilaterale (5159039169); l’Inail con provvedimento del 13/12/2020, riconosceva un danno biologico per ipoacusia percettiva bilaterale di 4 punti percentuali; a mezzo Patronato Anmil presentava ricorso in opposizione Amministrativa; che in sede di collegiale veniva riconfermata la percentuale del 4%.

Si costituisce in giudizio l’Istituto chiedendo il rigetto del ricorso in opposizione amministrativa.

Il Giudice dispone CTU Medico-Legale e trattiene la causa in decisione.

Il CTU ha accertato che “In relazione alla malattia professionale per cui è causa, il Ricorrente è risultato affetto da: “ipoacusia percettiva bilaterale, più accentuata a sinistra, con riferiti acufeni. Da tale infermità derivano esiti permanenti che possono essere valutati – con riferimento al danno biologico (voce n. 312, allegato 1 del D.Lgs. 38 del 23.02.2000 e del D.M. 12.7.2000) – nella misura pari al 4% (quattro per cento). Si conferma pertanto la valutazione del danno biologico formulata dall’Inail”.

Il Tribunale condivide le risultanze della CTU dando atto, anche, dell’assenza di osservazioni critiche.

Ai sensi del T.U. 1124 del 1965 la soglia minima di indennizzabilità per infortuni sul lavoro e malattie professionali era fissata all’11%.

Il successivo D.Lvo n.38/2000 ha introdotto una diversa disciplina delle situazioni indennizzabili stabilendo, per postumi invalidanti pari o superiori al 6%, l’erogazione di un indennizzo e per postumi superiori al 16% la costituzione della rendita (art.13).

La nuova disciplina si applica agli infortuni sul lavoro verificatisi ed alle malattie professionali denunciate a decorrere dalla data di pubblicazione del decreto ministeriale n.172 del 25.7.2000.

Ergo, quando dalla malattia o dall’infortunio derivano postumi invalidanti in misura inferiore al 6%, all’assicurato non spettano benefici economici.

Conseguentemente, al ricorrente non spetta nessuna erogazione per l’inabilità permanente riconosciuta nella misura del 4%.

Il ricorso viene respinto e le spese di lite, stante la dichiarazione di cui all’art. 152 c.p.c., vengono dichiarte irripetibili, avendo parte ricorrente redditi inferiori ai limiti di legge.

Avv. Emanuela Foligno

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