E’ irrilevante il ricorso per A.T.P. proposto dal ricorrente al di fuori dell’ambito applicativo di legge, ai fini dell’impedimento della decadenza (Tribunale di Ragusa, Sez. Lavoro, Sentenza n. 906/2020 del 11/12/2020-RG n. 893/2020)

Il ricorrente cita a giudizio l’Inps deducendo di avere presentato in data 30 gennaio 2019, domanda per essere sottoposto ad accertamento sanitario al fine di ottenere il riconoscimento dello status di invalido civile utile ai fini del collocamento mirato al lavoro.

L’Inail escludeva la sussistenza del suddetto stato invalidante e l’interessato proponeva ricorso ai sensi dell’art. 445 bis c.p.c. per la verifica del requisito sanitario (invalidità pari o superiore al 46%) richiesto per l’iscrizione nelle liste speciali dell’Ufficio provinciale del lavoro.

Il Giudice dichiarava inammissibile il ricorso per A.T.P. in relazione all’accertamento del requisito sanitario legittimante l’inserimento nelle liste di collocamento, in quanto “trattasi di prestazione per inserimento delle persone disabili nel mondo del lavoro e quindi di prestazione diversa da quelle previdenziali e assistenziali di competenza dell’I.N.P.S. cui fa riferimento l’art. 445 bis c.p.c.”.

Si costituisce in giudizio l’Inail eccependo la decadenza del riconoscimento dello status di invalido civile prevista dall’art. 42 d.l. n. 269/2003, non impedita dalla proposizione del ricorso ex art. 445 bis al di fuori delle ipotesi in cui lo stesso è tassativamente previsto per legge.

L’eccezione di decadenza dall’azione giudiziaria sollevata dall’I.N.P.S. è fondata.

L’art. 42, comma 3, D.L. 30 settembre 2003, n. 269, conv. in L. 24 novembre 2003, n. 326, stabilisce che “a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto non trovano applicazione le disposizioni in materia di ricorso amministrativo avverso i provvedimenti emanati in esito alle procedure in materia di riconoscimento dei benefici di cui al presente articolo. La domanda giudiziale è proposta, a pena di decadenza, avanti alla competente autorità giudiziaria entro e non oltre sei mesi dalla data di comunicazione all’interessato del provvedimento emanato in sede amministrativa”.

La decadenza, rammenta il Tribunale, è volta a sollecitare l’esercizio del diritto entro un termine stabilito, nell’interesse generale alla certezza di una determinata situazione giuridica.

Per l’impedimento della decadenza, ciò che rileva non è il compimento di un qualsiasi atto di esercizio del diritto, bensì il compimento dell’atto espressamente e specificamente previsto dalla legge.

Nel caso di specie, la decadenza semestrale, prevista dall’art. 42 D.L. n. 269/2003, è impedita dalla domanda giudiziale proposta avanti alla competente autorità giudiziaria.

Al riguardo, la Suprema Corte ha osservato che “deve trattarsi di iniziativa giudiziale idonea ad instaurare validamente un rapporto processuale destinato a giungere a conclusione con l’intervento del giudice, in quanto, come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, la domanda giudiziale è un evento idoneo ad impedire la decadenza di un diritto, non in quanto costituisca la manifestazione di una volontà sostanziale, ma perché instaura un rapporto processuale diretto ad ottenere l’effettivo intervento del giudice”.

Detto in altri termini, benché inammissibile, il ricorso nella suddetta ipotesi è stato ritenuto strumento comunque idoneo ad impedire la decadenza perché il procedimento così instaurato è giunto comunque a conclusione con un provvedimento giudiziale produttivo di conseguenze, quantomeno, processuali, ovverosia: l’esaurimento della condizione di procedibilità, trattandosi di fattispecie di obbligatorietà dell’A.T.P., ai sensi dell’art. 445 bis c.p.c..

È evidente, dunque, la diversità rispetto alla fattispecie per cui è causa, ove l’unica azione processuale utile alla tutela del diritto vantato era un ordinario giudizio di merito, intempestivamente proposto, mentre il ricorso per A.T.P., non consentito dall’art. 445 bis c.p.c. nella materia in oggetto, non costituiva strumento utile allo scopo perseguito.

Ne discende l’irrilevanza del ricorso per A.T.P., proposto dal ricorrente al di fuori dell’ambito applicativo di legge, ai fini dell’impedimento della decadenza, e la conseguente inammissibilità della presente domanda, avanzata quando il termine di cui all’art. 42 D.L. n. 269/2003 era ormai spirato.

Il Tribunale di Ragusa, in funzione di giudice del lavoro, dichiara inammissibile il ricorso; compensa le spese processuali in considerazione della complessità della causa.

Avv. Emanuela Foligno

Ritieni di avere i requisiti sanitari per avere diritto a una pensione, assegno di invalidità o indennità di accompagnamento e il verbale dell’Inps te li ha negati? Clicca qui

Leggi anche:

Errata valutazione dell’Inail dei postumi permanenti derivanti da infortunio

- Annuncio pubblicitario -

LASCIA UN COMMENTO O RACCONTACI LA TUA STORIA

Per favore inserisci il tuo commento!
Per favore inserisci il tuo nome qui